C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 11/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VICALVI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.318 LND DEL 9/03/2018 (Gara: VICOVARO – MONTALTO del 7/03/2018 – Coppa Italia Promozione)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VICALVI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.318 LND DEL 9/03/2018 (Gara: VICOVARO – MONTALTO del 7/03/2018 – Coppa Italia Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società A.S.D. Vicovaro chiede, a questa corte, la riduzione della squalifica del Sig. Vicalvi Francesco, allenatore della prima squadra; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova primaria, dai quali si evidenzia un comportamento irriguardoso tenuto, al termine della gara, nei confronti dell'arbitro, da parte del tesserato Vicalvi Francesco; sentiti, in sede di supplemento di referto, l’arbitro ed entrambi gli assistenti, che ribadivano tale comportamento tenuto in essere dal Vicalvi; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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