C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.391 LND DEL 27/04/2018 (Gara: LODIGIANI CALCIO – SAN LORENZO CALCIO del 24/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.391 LND DEL 27/04/2018 (Gara: LODIGIANI CALCIO – SAN LORENZO CALCIO del 24/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.412 dell’11/05/2018

La A.S.D. Lodigiani Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento, con il quale veniva disposta, a causa di un errore tecnico dell’arbitro, la ripetizione della gara svolta tra la stessa ed il San Lorenzo Calcio s.r.l.. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che la mancata espulsione del calciatore Giorno Alessandro (San Lorenzo Calcio) per doppia ammonizione, non avesse in alcun modo, influito sulla regolarità della gara. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il presente ricorso. Dalla lettura del referto arbitrale emerge che il direttore di gara ha ammonito, al 3° del primo tempo, il calciatore Giorno Alessandro (San Lorenzo Calcio s.r.l.) per condotta scorretta nei confronti di un avversario e poi, al 29° della seconda frazione di gioco esibito un secondo cartellino giallo al predetto, per aver protestato avverso una decisione arbitrale. Non solo; l’arbitro, sempre nel referto, riconosce di aver trascritto erroneamente la prima ammonizione del Sig. Giorno e pertanto, per proprio errore, non ha provveduto ad espellerlo al 29° del secondo tempo. Appare, pertanto evidente l’errore tecnico del direttore di gara che conduce, inevitabilmente, alla ripetizione della stessa, a prescindere dalle argomentazioni sviluppate dalla Società ricorrente che non possono trovare fondamento per questa fattispecie. In conclusione, per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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