C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PESCATORI OSTIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCACCHI ENRICO FINO AL 31/12/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATANZARO ALESSIO FINO AL 31/12/2018 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BELLINI ANTONIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DEL 3/05/2018 (Gara: POLISPORTIVA MONTI CIMINI – PESCATORI OSTIA del 24/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PESCATORI OSTIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCACCHI ENRICO FINO AL 31/12/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATANZARO ALESSIO FINO AL 31/12/2018 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BELLINI ANTONIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DEL 3/05/2018 (Gara: POLISPORTIVA MONTI CIMINI – PESCATORI OSTIA del 24/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società Pescatori Ostia, a mezzo del proprio legale Avv. Davide Viola, proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo indicate in epigrafe. In particolare la società evidenziava nel proprio scritto difensivo, il tutto confermato anche in sede di audizione, come le misure adottate dal giudice di primo grado fossero eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti che, dalla loro ricostruzione, si sarebbero svolti in maniera differente e comunque in misura più attenuata rispetto a quanto emerge dal referto arbitrale. Infatti pur confermando come avvenute le proteste verbali, anche veementi, nei confronti del direttore di gara, causate dalla decisione a loro dire discutibile di concedere all’ultimo minuto del tempo di recupero del II° tempo un calcio di rigore alla società avversaria, non corrisponde assolutamente al vero la circostanza che sia il calciatore che il proprio dirigente avrebbero aggredito fisicamente l’arbitro l’uno appoggiandogli la fronte sul viso e l’altro colpendolo con una testata. Anche per quanto concerne l’espulsione comminata all’allenatore Sig. Bellini Antonio, avvenuta per proteste al 45 del I° tempo, la società ritiene eccessiva la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. La CSAT, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, preliminarmente ritiene inammissibile lo stesso ai sensi dell’art. 45 C.G.S. per quanto attiene alla squalifica di tre gare effettive comminate a carico dell’allenatore Bellini Antonio in quanto le sanzioni/inibizioni a carico di allenatori e dirigenti non sono reclamabili se inferiori al mese o alle 4 giornate. Per quanto concerne la posizione del dirigente Sig. Scacchi Enrico si ritiene che la sanzione comminata dal giudice sportivo sia congrua rispetto al comportamento altamente censurabile tenuto dal dirigente. La posizione di quest’ultimo è aggravata dal ruolo rivestito e dalle responsabilità che i dirigenti hanno nei confronti dei ragazzi sotto l’aspetto comportamentale comprensivo del rispetto dovuto alla figura del direttore di gara. Infine riguardo alla posizione del calciatore Catanzaro Alessio, si ritiene che, alla luce di una lettura attenta del referto di gara, la sanzione comminata possa essere leggermente rivista e pur confermandosi l’assoluta gravità del comportamento viene lievemente ridotta. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore BELLINI Antonio, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CATANZARO Alessio al 31/10/2018, confermando, altresì, la rimanente decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.

 

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