C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.408 LND DEL 10/05/2018 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – F.C.COLLI LA LUCCA del 7/04/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.408 LND DEL 10/05/2018 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – F.C.COLLI LA LUCCA del 7/04/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara, chiedendo la sconfitta a carico della F.C. Colli La Lucca ovvero la ripetizione dell’incontro, sostenendo di essersi presentati in ritardo, ma di essere in grado di iniziare a giocare la partita entro il tempo di attesa e che la gara non si fosse svolta per il rifiuto dell’avversaria; ascoltata la società, che reiterava in sede di audizione le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha riferito cha la società reclamante aveva consegnato le distinte e i documenti alle ore 15.25, che non era stato possibile far partire la gara entro il tempo di attesa e che alla richiesta di autorizzazione da parte sua di iniziare dopo lo scadere di tale attesa, la società ospitata opponeva diniego; rilevato che la regola 3 e la regola 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevedono che la squadra entro il tempo di attesa debba essere in condizione di iniziare la gara, consegnando altresì i documenti, e che l’arbitro possa ritardare quindi l’inizio della gara ulteriormente per espletare altre formalità (come il riconoscimento) indipendenti dal comportamento delle squadre; considerato che, nel caso di specie, la reclamante era in condizione di iniziare la gara entro il tempo di attesa e che l’arbitro avrebbe dovuto ritardare ulteriormente l’inizio della partita senza chiedere autorizzazione al capitano della F.C. Colli La Lucca cui quindi non può essere addebitata alcuna violazione disciplinare perché indotto in errore; rilevato, altresì, che nemmeno la ASD Vis Sgurgola Calcio abbia commesso violazioni disciplinari, anche se bisogna sempre cercare di evitare il ritardo, benché consentito, per rispetto degli avversari e dell’arbitro. DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.

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