C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELI FRANCESCO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.66 SGS DEL 2/05/2018 (Gara: ATLETICO LOFRA FIUGGI – FIUGGI A.S.D. del 28/04/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELI FRANCESCO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.66 SGS DEL 2/05/2018 (Gara: ATLETICO LOFRA FIUGGI – FIUGGI A.S.D. del 28/04/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Atletico Lofra Fiuggi chiede, a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la riduzione della squalifica per il calciatore D'Angeli Francesco; esaminati gli atti ufficiali, nonché il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova primaria e privilegiata, si evidenzia un comportamento irriguardoso e violento nei confronti dell'arbitro da parte del tesserato; Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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