C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ARCE 1932 AVVERSO IL RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.411 LND DELL’11/05/2018 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ARCE 1932 del 28/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ARCE 1932 AVVERSO IL RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.411 LND DELL’11/05/2018 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ARCE 1932 del 28/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di convalida del risultato della gara contro il Roccasecca TST, assumendo che due giocatori della squadra avversaria avessero giocato in posizione irregolare, poiché avevano saltato la partita precedente la pubblicazione della squalifica sul Comunicato Ufficiale; letti gli atti di gara ed esaminati i referti delle gare precedenti; osservato che i giocatori Folco Capuano e Giuliano Zonfrilli erano stati espulsi sul campo, per doppia ammonizione nella gara contro il Gaeta e, pertanto, avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara utile senza la necessità di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. A riguardo, infatti, è chiarissimo l’art. 45 comma 2 C.G.S. che, nell’ambito regionale, espressamente deroga l’art. 22, comma 2 C.G.S.: “Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo”. La stessa giurisprudenza portata all’attenzione della Corte dalla reclamante afferma che è necessaria la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ma nelle gare in ambito nazionale, mentre è evidente che il caso di specie è ovviamente relativo all’ambito regionale; ritenuto che i due giocatori del Roccasecca TST citati siano stati espulsi per doppia ammonizione nella gara contro il Gaeta, abbiano scontato la squalifica nella gara contro il Monte San Giovanni Campano e pertanto siano stati regolarmente schierati nella partita oggetto di reclamo, svoltasi quindi regolarmente. DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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