C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORSINI FRANCESCO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINVIALE DI ROMA CON C.U. N.124 DELL’ 11/04/2018 (Gara: VICOLO – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 23/03/2018 – Campionato CALCIO A 5 SERIE D ROMA)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORSINI FRANCESCO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINVIALE DI ROMA CON C.U. N.124 DELL’ 11/04/2018 (Gara: VICOLO – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 23/03/2018 – Campionato CALCIO A 5 SERIE D ROMA)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.433 del 25/05/2018
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; sentita, come da richiesta, la società interessata; osserva: la Società reclamante ritiene eccesiva la sanzione inflitta al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, dal momento che il calciatore non ha compiuto alcun gesto violento nei confronti dell’Arbitro, ma ha soltanto “inveito” per una sua decisione tecnica. Esaminato e valutato lo svolgimento dei fatti, questa Corte ritiene che il comportamento del calciatore Corsini, dopo l’espulsione, vada ricondotto ad una forma di protesta veemente, manifestata con insulti e gesti invasivi, ma senza alcun intento di violenza. Per tale motivo, pur censurandosi il comportamento posto in essere dall’interessato, nei confronti del Direttore di gara, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CORSINI FRANCESCO sino al 31/12/2018. La tassa reclamo va restituita.
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