F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Parere n. 0001/CFA pubblicata il 28 Giugno 2022 –

Parere/0001/CFA-2021-2022

Reclamo n. 0134/CFA/2021-2022

 

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE CONSULTIVA

 

composta da Sigg.ri:

Giampiero Paolo Cirillo - Presidente e relatore

Claudio Boccia – Componente

Daniele Maffeis - Componente

Diego Sabatino – Componente

Davide Ponte - Componente

Giuseppe Severini - Componente

ha reso il seguente

PARERE

Oggetto: parere interpretativo in relazione all’articolo 22 comma, lett. c, norme di funzionamento degli organi tecnici dell’Aia.

Premesso e considerato

1-Con delibera n. 14 del 27 ottobre 2021, la Commissione di disciplina d’appello dell’Aia, nel respingere l’appello della procura arbitrale e, in parziale accoglimento dell’appello dell’associato, ha irrogato nei confronti del tesserato Federico La Penna della sezione A.I.A di Roma 1 la sanzione disciplinare della sospensione dal 10 ottobre 2021 al 9 maggio 2022.

2-Il responsabile CAN, Gianluca Rocchi -dopo aver premesso che Federico La Penna, dato che era incorso nella squalifica disciplinare, è tornato a disposizione dell’organo tecnico solo in data 9 maggio 2022 e che è stato sottoposto a test atletici, visite mediche e quiz regolamentaririferisce che era stato impiegato come quarto ufficiale nella gara della 38ª giornata di serie A, disputatasi il 22 maggio 2022, Genova-Bologna. Il medesimo organo tecnico ha deciso poi di non impiegare ulteriormente l’associato La Penna, vista la delicatezza delle gare disponibili e la lunga inattività dello stesso. Pertanto, tenevano altresì inopportuna la sua designazione, nel rispetto del gruppo CAN e delle squadre coinvolte nei campionati. Nella consapevolezza che la vicenda rendeva impossibile una valutazione dell’associato in termini tecnici, così come previsto dall’articolo 22, comma 3, delle NOFT, è stato chiesto se, dovendo definire la lista degli 8 arbitri dismessi dalla CAN, l’associato possa essere confermato per carenza di valutazioni tecniche, oppure dismesso in base all’art. 22, comma 2, lettera c, riferito all’art. 6, comma 1, delle NOFT.

In data 17 giugno 2022, la Commissione esperti legali dell’Aia rilasciava, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Regolamento Aia, il parere numero 14 2021-2022 relativamente alla interpretazione, con specifico riferimento alla posizione dell’arbitro effettivo Federico La Penna, dell’articolo 22 comma 2, lett. c, delle norme di funzionamento degli organi tecnici dell’Aia (NOFT). Detta commissione ha ritenuto che l’A. E. Federico La Penna debba essere avvicendato in base all’art. 22, comma 2, lettera C, per non essere stato impiegato ‘per causa a lui imputabile’ nel corso della stagione sportiva in almeno 15 gare e che il mancato impiego è riconducibile esclusivamente alla sua condotta che lo ha visto sospeso disciplinarmente per il periodo di sopra indicato.

3-Il presidente della Figc ha ritenuto opportuno acquisire il parere di questa sezione sulla questione se possa ritenersi “causa imputabile all’arbitro”, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c, la condotta che l’arbitro medesimo ha assunto, laddove, essendo stato sospeso dalle funzioni per motivi disciplinari per la durata di 9 mesi e conclusosi con l’adozione di una sanzione disciplinare a seguito del relativo procedimento, non ha potuto svolgere le funzioni arbitrali. L’art. 22, più volte richiamato, delle norme di funzionamento degli organi tecnici dell’Aia, nel disciplinare gli avvicendamenti degli A. E. dalla C.A.N, stabilisce che al termine di ogni stagione sportiva l’organismo da ultimo indicato propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ai sensi dell’art. 16.

4-La norma, nella parte che interessa, stabilisce che: <<la C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall’associazione o dall’organo tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti pregressi previsti; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 4; e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.>>.

5-La questione sottoposta all’esame della sezione, ridotta nei suoi termini di più elementare semplicità, consiste nello stabilire se il mancato svolgimento dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1 sia imputabile al tesserato che non abbia potuto svolgere la detta attività minima, a causa dell’osservanza della sanzione della sospensione delle sue funzioni arbitrali. In particolare, si chiede se il periodo di sospensione debba o meno essere calcolato al fine di integrare l’attività minima per poter continuare a svolgere le sue funzioni di arbitro e se dunque, per tale ragione, possa essere dismesso dall’elenco degli arbitri inquadrati e rientrare negli avvicendamenti di cui alla normativa indicata (art. 16).

La sezione osserva che, in via di principio, le sanzioni, anche quelle irrogate in ambito associativo, essendo caratterizzate dall’afflittività, sono tassative e gli effetti sono necessariamente limitati ai tempi ai modi e ai contesti espressamente previsti.

Nel caso di specie il comportamento tenuto dall’associato è stato già valutato in un regolare procedimento disciplinare, che si è concluso non solo con la irrogazione della sanzione, ma anche con la sua integrale esecuzione. Quindi il tesserato è stato già privato per il tempo previsto dalla normativa della possibilità di svolgere le sue funzioni arbitrali. Sicché l’afflittività si è già consumata in capo all’associato.

Il punto decisivo su cui la sezione è stata chiamata a rendere il parere consiste nello stabilire se siano ammissibili effetti negativi ulteriori rispetto alla sanzione scontata.

Il sistema sanzionatorio prevede in taluni casi la possibilità di irrogare sanzioni accessorie o comunque aggiuntive rispetto alla pena edittale, ma queste, al pari di quest’ultime, debbono essere espressamente previste e normalmente si applicano in via automatica. Peraltro nessuna sanzione aggiuntiva è stata comminata dalla Commissione disciplinare d’appello.

Nel caso di specie il mancato svolgimento dell’attività minima prescritta, comportante il rientro nell’elenco dell’avvicendamento degli arbitri, non è un effetto diretto del comportamento dell’associato, bensì un effetto diretto della doverosa osservanza della sanzione irrogata. In altri termini è un effetto naturale del meccanismo della irrogazione-sconto della sanzione normativamente previsto e il comportamento che ha causato l’irrogazione della sanzione non può essere posto a carico dell’associato in contesti diversi dal procedimento sanzionatorio, in assenza di una norma espressa che disponga altrimenti. Pertanto non si può imputare all’arbitro se non il comportamento già sanzionato, anche in una visione costituzionalmente orientata, dove prevale il principio personalistico e quello solidaristico sociale.

Questo comporta che l’art. 22, lett. c. (più volte menzionato) non può essere interpretato nel senso che il mancato svolgimento dell’attività sia da considerarsi come una circostanza oggettiva posta comunque a carico del sanzionato; e questo lo si ricava proprio dall’istituto dell’imputabilità, che comporta sempre una valutazione di tipo soggettivo, che qui, per le ragioni spiegate, ha avuto luogo nel procedimento sanzionatorio e a maggior ragione, in assenza di una norma che espressamente estenda effetti ulteriori alla sanzione eseguita, deve trovarla anche nell’emissione del provvedimento sostanzialmente espulsivo dell’associato in questione, altrimenti risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto si vorrebbe utilizzare uno strumento inidoneo per conseguire un fine non consentito dal sistema normativo.

La sezione, per ragioni di completezza ed anche perché rientra nel fuoco del problema sottoposto all’esame della sezione, ritiene di farsi carico anche dell’interpretazione della successiva lett. d. dell’art. 22, laddove l’avvicendamento è possibile qualora sia stato adottato, nel corso della stagione, uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4 (NOFT). Tale disposizione stabilisce, alla lett. a., che, fatta salva l’adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari,  non possono essere impiegati confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli organi tecnici nazionali e regionali coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottate negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell’AIA, della FIGC e del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti. Quindi, in buona sostanza, l’oggettiva durata della sospensione, quale causa oggettiva di effetti negativi ulteriori per l’associato, è stata presa in considerazione dalla normativa di funzionamento degli organi tecnici dell’A.I.A., ma nei limiti temporali predeterminati, come impone il corretto funzionamento del sistema.

Va da sé che nel caso di specie il periodo della sospensione, sia pure di poco, è stato inferiore al periodo annuale previsto e quindi non risulta applicabile nel caso di specie.

Questo conferma quanto ritenuto rispetto alla questione principale, ossia la necessità che l’estensione di effetti ultrattivi della sanzione irrogata deve essere espressamente prevista e contenuta in limiti temporali predeterminati.

La sezione ritiene infine di dover segnalare che il principio che si sta affermando ha una indubbia valenza generale, in quanto lo stesso sia il problema, ossia se vada calcolato il periodo di sospensione quando sia prevista la decadenza o altra misura interdittiva in caso di assenza da un numero predeterminato di sedute.

P.Q.M

nei predetti sensi è il parere richiesto.

                                                                                                                                                                      PRESIDENTE ED ESTENSORE

    Prof. Gianpiero Paolo Cirillo

 

Depositato il 28 giugno 2022

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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