C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 462 del 22/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI ALESSANDRO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORTORELLI LUCA PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.434 C5 DEL 25/05/2018 (Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – JUVENIA del 12/05/2018 – Play Out Calcio a 5 Serie C2)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI ALESSANDRO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORTORELLI LUCA PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.434 C5 DEL 25/05/2018 (Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – JUVENIA del 12/05/2018 – Play Out Calcio a 5 Serie C2)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell’8/06/2018
La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l’annullamento delle sanzioni a carico dei tesserati Alessandro Rossi e Luca Tortorelli, assumendo che il primo non avesse ingiuriato l’arbitro né avesse preso a calci la porte dello spogliatoio e che il secondo non avesse partecipato all’incontro; chiedeva altresì la riduzione dell’ammenda rilevando che nessuno del pubblico avesse mai tentato di colpire l’arbitro; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; rilevato che l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate” e che tale limite non consente l’esame nel merito delle censure dedotte; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Alessandro Rossi nonché il comportamento gravemente minaccioso e offensivo tenuto dal pubblico; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Alessandro Rossi, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ridotta, atteso che non era possibile l’identificazione dell’autore dei calci alla porta dello spogliatoio arbitrale e, parimenti, deve essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte la misura dell’ammenda.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore TORTORELLI Luca, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 200,00 e la squalifica a carico del calciatore ROSSI Alessandro a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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