C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 462 del 22/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FASCELLA ANDREA FINO ALL’8/06/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIAMBOTTI FLAVIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.237 SGS DEL 24/05/2018 (Gara: CANADESI SPORTING CLUB – JFC CIVITA CASTELLANA del 20/05/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia “B” Roma)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FASCELLA ANDREA FINO ALL’8/06/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIAMBOTTI FLAVIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.237 SGS DEL 24/05/2018 (Gara: CANADESI SPORTING CLUB – JFC CIVITA CASTELLANA del 20/05/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia “B” Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell’8/06/2018

La A.S.D. JFC Civita Castellana impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento, con il quale veniva disposta la sanzione sportiva della perdita della gara di cui all’oggetto, con il punteggio di 0-3, l’ammenda di euro 50,00, la squalifica per una gara del calciatore Ciambotti Flavio e l’inibizione sino all’08/06/2018 del dirigente accompagnatore Fascella Andrea, per aver schierato nella gara di cui sopra, il calciatore Ciambotti Flavio, a cui era stata comminata, dal Comunicato Ufficiale n. 227 del 17/05/2018, una squalifica per una gara per recidiva in ammonizione (quinta infrazione). A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che il proprio calciatore non poteva essere squalificato in quanto, quest’ultimo non aveva, mai, subito, nel corso del campionato, cinque ammonizioni ed evidenziava, pertanto, che la Delegazione Provinciale di Roma era incorsa, con il comunicato succitato, in un errore materiale. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il presente ricorso. E’ pacifico che alla gara Canadesi Sporting Club – Civita Castellana del 20/05/2018, valevole per il campionato Allievi Provinciali fascia B, ha partecipato il calciatore Ciambotti Flavio (Civita Castellana). Quest’ultimo, però, non aveva titolo a partecipare alla predetta gara, in quanto squalificato, come detto, per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (quinta sanzione). Chiarito ciò, non hanno valenza processuale, le argomentazioni sviluppate dalla ASD JFC Civita Castellana, la quale evidenzia che il proprio calciatore non era incorso nella quinta ammonizione e pertanto non doveva essere squalificato; infatti l’odierna reclamante doveva, immediatamente dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 227/2018 del 17/05/2018, contestare l’errore materiale presente nello stesso e non schierare, nella gara successiva alla pubblicazione del Comunicato, il giocatore Ciambotti Flavio, disinteressandosi delle sanzioni irrogate dal giudice sportivo con il Comunicato in questione (esecuzione sanzioni art. 22 C.G.S.). Alla luce di quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente FASCELLA Andrea ed alla squalifica a carico del calciatore CIAMBOTTI Flavio, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

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