C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 462 del 22/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VINDEX GAETA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MATANO ROBERTO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PANGIA PIERPAOLO, TRUFAS IONUT, POPA GHEORGE E IALONGO DANILO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.108 LND DEL 5/06/2018 (Gara: AMATORI HERMADA – VINDEX GAETA del 3/06/2018 – Coppa Provincia Terza Categoria Latina)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VINDEX GAETA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MATANO ROBERTO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PANGIA PIERPAOLO, TRUFAS IONUT, POPA GHEORGE E IALONGO DANILO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.108 LND DEL 5/06/2018 (Gara: AMATORI HERMADA – VINDEX GAETA del 3/06/2018 – Coppa Provincia Terza Categoria Latina)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell’8/06/2018
La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara, di ammenda di € 100,00 e delle squalifiche dei calciatori indicate in epigrafe, assumendo che la gara fosse stata sospesa a seguito di comportamenti violenti degli avversari e di un tentativo dell’arbitro di riportare la calma in cui nulla era addebitabile alla ricorrente; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la rissa sviluppatasi tra i calciatori di entrambe le squadre, (già bastante per la sospensione della gara, non potendo essere proseguita in condizioni di sicurezza) a seguito di un gesto violento del calciatore Roberto Matano nei confronti di un avversario e che ha portato le due compagini a essere in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito, con l’arbitro che non mostrava i provvedimenti per garantire la sua incolumità; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; rilevato, altresì, che il direttore di gara ha identificato gli altri calciatori sanzionati come partecipanti alla rissa, ma che pur tuttavia la loro condotta deve essere sanzionata in maniera lievemente minore, adeguandosi ai consueti parametri osservati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori PANGIA Pierpaolo, TRUFAS Ionut, POPA Gheorge e IALONGO Danilo a 2 gare. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.. La tassa reclamo va restituita.
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