C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 473 del 12/07/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. 1928 VETRALLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 350,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FRONTONI ENRICO PER 4 GARE, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SANTUCCI EMANUELA FINO AL 15/06/2018, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VITTORINI PIERLUIGI FINO ALL’8/06/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE SILVESTRIS LORENZO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PISTONAMI ANDREA E SANTELLA ALESSIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.436 LND DEL 30/05/2018 (Gara: 1928 VETRALLA – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 26/05/2018 – Play-Out Juniores Regionali “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. 1928 VETRALLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 350,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FRONTONI ENRICO PER 4 GARE, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SANTUCCI EMANUELA FINO AL 15/06/2018, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VITTORINI PIERLUIGI FINO ALL’8/06/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE SILVESTRIS LORENZO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PISTONAMI ANDREA E SANTELLA ALESSIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.436 LND DEL 30/05/2018 (Gara: 1928 VETRALLA – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 26/05/2018 – Play-Out Juniores Regionali “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.461 del 22/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti; Letto il reclamo; letti gli atti ufficiali; escussi i ricorrenti nelle persone del Presidente Giuseppe Norcia, dirigente Claudio Latini ed allenatore Enrico Frontoni osserva: In via preliminare si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per le posizioni dei tesserati Frontoni, Santucci, Venturini Pierluigi e Alessandro e Pistonani. Invero, ai sensi e per l’effetti dell’art. 45 CGS non sono impugnabili le sanzioni che hanno ad oggetto le squalifiche dei calciatori fino a due giornate o a termine fino a 15 giorni, così come le inibizione per i dirigenti fino a 15 giorni. Pertanto, alla stregua della norma testè richiamata, senza poter entrare nel merito, si dichiara l’inammissibilità del reclamo. Per quanto concerne la posizione del calciatore Lorenzo De Silvestri, dal referto arbitrale – che costituisce fonte di prova privilegiata – emerge la responsabilità dello stesso per la scorretta condotta, congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo, assunta sia nell’immediatezza della notifica dell’espulsione che al termine della gara, quando si intratteneva nell’area spogliatoi importunando il direttore di gara. In ultimo, questa Corte ritiene eccessiva la sanzione dell’ammenda sia in considerazione della categoria che della circostanza per cui i petardi potrebbero essere stati esplosi dall’esterno dell’impianto sportivo e, quindi, da un’area pubblica che trascende le possibilità di controllo e prevenzione da parte della Società reclamante. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore FRONTONI Enrico, all’inibizione a carico dei dirigenti SANTUCCI Emanuela e VITTORINI Pierluigi e alla squalifica a carico dei calciatori PISTONAMI Andrea e SANTELLA Alessio, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 100,00 e la squalifica a carico del calciatore DE SILVESTRIS Lorenzo ad 1 gara. La tassa reclamo va restituita.

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