C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 473 del 12/07/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE EBOLI ROBERTO (SOC. SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 C5 DELL’11/05/2018 (Gara: VIRTUS TORRE MAURA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 4/05/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

RECLAMO DEL CALCIATORE EBOLI ROBERTO (SOC. SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 C5 DELL’11/05/2018 (Gara: VIRTUS TORRE MAURA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 4/05/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.461 del 22/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui il tesserato ha richiesto l’annullamento o la riduzione della propria squalifica, deducendo che egli non avesse posto in essere gesti di violenza nei confronti dell’arbitro, ma si fosse prodigato a separare il compagno di squadra Fabrizio Franciotti dal direttore di gara che sarebbe stato ingannato dalla concitazione del momento; ascoltato il reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha precisamente descritto la condotta violenta e lesiva nei suoi confronti da parte del calciatore reclamante, che lo avrebbe aggredito insieme all’altro tesserato suindicato; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che la condotta del calciatore Roberto Eboli, benché censurabile e molto grave, debba essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore EBOLI Roberto al 30/09/2020. La tassa reclamo va restituita.

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