C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 475 del 07/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTÀ DI MAENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MORETTI STEFANO FINO AL 31/10/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.80 LND DEL 20/06/2018 (Gara: CITTÀ DI MAENZA – REAL APRILIA del 17/06/2018 – Coppa Provincia Terza Categoria Latina)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTÀ DI MAENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MORETTI STEFANO FINO AL 31/10/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.80 LND DEL 20/06/2018 (Gara: CITTÀ DI MAENZA – REAL APRILIA del 17/06/2018 – Coppa Provincia Terza Categoria Latina)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.474 del 13/07/2018

Il Presidente dell’ASD Città di Maenza, con atto del 27 giugno 2018, ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale il proprio allenatore, Moretti Stafano, è stato squalificato sino al 31/10/2018, per aver, al termine del primo tempo di gioco, avvicinato un calciatore avversario al quale gli rivolgeva una frase minacciosa. Il Presidente della Società reclamante adduce, a sostegno della tesi difensiva, che l’allenatore Moretti Stafano è stato provocato dal capitano della squadra avversaria al quale, peraltro, ha risposto invitandolo a giocare a pallone anziché denigrare gli avversari, accompagnando tale invito con il gesto del pallone. Adduce altresì che il fatto si è verificato alla fine del primo tempo di gioco e non alla fine della partita come invece si legge nel comunicato ufficiale n.80 del 20 giugno 2018. In tal senso, evidenzia il danno già subito dalla sua squadra che con la presenza dell’allenatore in panchina avrebbe anche potuto recuperare il risultato negativo del primo tempo. Per tali ragioni con lo stesso atto difensivo chiede “di annullare o ridurre la squalifica del sig. Moretti Stefano” per consentire al medesimo di riprendere regolarmente la sua attività di allenatore all’inizio del nuovo campionato. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, dai quali tra l’altro emerge che il referto dell’arbitro della gara riporta correttamente che il fatto sanzionato dal giudice di primo grado è avvenuto alla fine del primo tempo con la conseguente espulsione dell’allenatore Moretti Stafano, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Infatti, l’espulsione dal campo ha già di fatto sanzionato in parte il comportamento scorretto del sig.Moretti Stafano e, pertanto, pur in presenza di una condotta certamente riprovevole, questa Corte ritiene di poter accogliere, seppure parzialmente, il reclamo presentato dall’ASD Città di Maenza e, in tal senso DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico dell’allenatore MORETTI Stefano al 15/09/2018. La tassa reclamo va restituita.

 

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