C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/09/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. SIMONE BARONI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, SILVIO RUBECA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. POLI CALCIO E MASSIMILIANO MALANDRUCCIO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO SVOLGENTE, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE ALL’INTERNO E/O NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. POLI CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ SOCIETÀ A.S.D. US CAVESE 1919, A.S.D. ATLETICO OLEVANO 1964, A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, A.S.D. PRAENESTE CALCIO E A.S.D. POLI CALCIO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 DEL CGS.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. SIMONE BARONI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, SILVIO RUBECA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. POLI CALCIO E MASSIMILIANO MALANDRUCCIO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO SVOLGENTE, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE ALL’INTERNO E/O NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. POLI CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ SOCIETÀ A.S.D. US CAVESE 1919, A.S.D. ATLETICO OLEVANO 1964, A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, A.S.D. PRAENESTE CALCIO E A.S.D. POLI CALCIO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 DEL CGS.
Il procedimento trae origine dall’esposto del 5.5.17 a firma del Presidente della società A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, nel quale si portavano all’attenzione delle frasi pubblicate sul social network Facebook o sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale” da parte di alcuni tesserati ed ex tesserati della propria società di contenuto diffamatorio nei confronti della sua persona e della A.S.D. Poli Calcio. La Procura Federale, nel corso delle indagini, acquisiva la documentazione relativa indicando come autori di dette frasi i sigg. Simone Baroni, Silvio Rubeca, Massimiliano Malandruccio, Andrea Pasquazi, Paolo Mattogno, Moreno Barani, Luca Cascioli e Alessandro Temofonte. I sigg. Andrea Pasquazi (all’epoca dei fatti tesserato perla A.S.D. US Cavese), Paolo Mattogno (all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Atletico Olevano 1964), Moreno Barani (all’epoca dei fatti tesserato per la A.P.D. Palocco) Luca Cascioli (all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Praeneste Calcio) e Alessandro Temofonte (all’epoca tesserato per la A.S.D. Valle Martella), nonché la società A.P.D. Palocco definivano le proprie rispettive posizioni mediante il raggiungimento di un accordo ex art. 32 sexies C.G.S..
Perveniva altresì alla Procura memoria difensiva del sig. Simone Baroni, il quale deduceva che le frasi per le quali era stato avviato il procedimento rientravano nel diritto di critica e comunque riportavano fatti veritieri – non essendo egli stato effettivamente pagato dalla A.S.D. Poli Calcio – e non erano offensive. Dalla complessiva attività di indagine compiuta, secondo la Procura Federale, emergerebbero i comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dei citati soggetti, a vario titolo tesserati ed ex tesserati per la A.S.D. Poli Calcio, per aver gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione di tale società e del suo presidente, Sig. Luca Brugnoli, proferendo all’indirizzo dello stesso una serie di frasi ed espressioni, a ciascuno di essi direttamente attribuibili, pubblicate in parte attraverso il social network denominato “Facebook” e in parte sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale”. In particolare: il sig. Simone Baroni per aver proferito le seguenti frasi: “Purtroppo fare calcio a Poli è già difficile di per sé, in più se la società non è all’altezza diventa tutto ancora più complicato. (…) Più volte ci hanno preso in giro, promettendo a parole. Gli accordi non sono mai stati rispettati perché serietà, sincerità, chiarezza e verità non fanno rima con l’A.S.D. Poli Calcio (…)”; il sig. Silvio Rubeca per aver proferito le seguenti frasi: “Se penso a 4 mesi fa, quando la Cenerentola del girone lottava per la testa della classifica e guardo alla rovina di oggi, credo che la colpa sia tutta della società. Non ha mai mantenuto le promesse fatte, prima ritardando sempre i rimborsi poi addirittura a non pagandoci più. Se la squadra è arrivata a questo punto dopo due anni, la colpa è della dirigenza. (…) Non è più possibile fare calcio. (…) Lo spogliatoio si è sgretolato, tutto quello che è stato fatto di buono nel tempo si è disintegrato (…)”; il sig. Massimiliano Malandruccio per aver inviato dal proprio account “Facebook” sulla pagina “Facebook” della Società il seguente post: “Ahahahah questo ha la faccia come il culo va radiato fuori dal calcio buffone” L’organo inquirente riteneva, inoltre, che da tali comportamenti conseguisse la responsabilità oggettiva delle società A.S.D. U.S. Cavese 1919, A.S.D. Atletico Olevano 1964, A.S.D. Praeneste Calcio, A.S.D. Valle Martella Calcio e A.S.D. Poli Calcio, per le quali erano tesserati o svolgevano attività i soggetti oggi deferiti e quelli che avevano definito anticipatamente le proprie posizioni, rilevando che anche la A.P.D. Palocco aveva optato per la definizione senza incolpazione. Per tutti questi motivi il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti d’indagine e vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati, hanno inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto. Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dell’A.S.D. Poli Calcio, nella quale si rilevava come non fosse applicabile la responsabilità oggettiva, essendo tale società sia la “denunciante” dei comportamenti tenuti dai tesserati che la “danneggiata” della frasi offensive. Chiedeva altresì di rinviare l’udienza stante l’impossibilità a partecipare. All’udienza del 30.8.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Enrico Liberati, nonché l’avv. Cristina Clarice Ilea Del Sasso per il sig. Simone Baroni. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, rilevava che la richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dalla difesa della A.S.D. Poli Calcio non era sorretta da adeguata prova circa l’impossibilità a presenziare e, pertanto, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Simone Baroni con n. 4 giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2017/2018; - Silvio Rubeca con n. 4 giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2017/2018; - Massimiliano Malandruccio con mesi uno di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2017/2018; - società A.S.D. U.S. Cavese 1919 con € 300,00 di ammenda; - società A.S.D. Atletico Olevano 1964 con € 300,00 di ammenda; - società A.S.D. Praeneste Calcio con € 300,00 di ammenda; - società A.S.D. Valle Martella Calcio con € 600,00 di ammenda; - società A.S.D. Poli Calcio con € 600,00 di ammenda.
La difesa del sig. Baroni si riportava alla propria memoria, ribadendo che le frasi pronunciate dall’interessato erano scevre da qualsiasi offensività risultando rientranti nel diritto di critica e pronunciate nell’assoluta continenza. Rilevava altresì che effettivamente le mensilità di maggio e giugno 2016 non furono pagate dalla A.S.D. Poli Calcio e che di converso era stato il presidente di tale società a offendere i deferiti. Rilevava inoltre il mancato rispetto dei termini procedurali dell’odierno procedimento e concludeva chiedendo, quindi, il proscioglimento del sig. Simone Baroni. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, le frasi per le quali i soggetti sono stati deferiti risultano essere state pronunciate dagli stessi – circostanza mai negata – e hanno tenore offensivo e contenuto atto a ledere la dignità, il prestigio e la reputazione dei soggetti a cui erano indirizzate. Si sottolinea, poi, come nell’ambito dell’attività sportiva agonistica federale, il rispetto della lealtà, probità e correttezza dei tesserati è principio informatore con maggiori vincoli, dunque, per i soggetti che ne fanno parte rispetto al vivere quotidiano. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, vista l’entità delle condotte tenute e le qualità dei soggetti coinvolti, il Tribunale ritiene congrue quelle richieste dalla Procura a carico dei sigg. Simone Baroni, Silvio Rubeca e Massimiliano Malandruccio, mentre devono essere parzialmente ridotte quelle a carico delle Società per responsabilità oggettiva e comunque uniformate, stante la sovrapponibilità dei comportamenti dei soggetti sanzionati che ne erano tesserati. Differente risulta essere la posizione della A.S.D. Poli Calcio, la quale si è trovata non solo ad essere la destinataria delle frasi diffamatorie, ma anche ad averle denunciate: nel caso di specie, il principio cardine e ineludibile della responsabilità oggettiva deve quindi essere applicato con quella flessibilità tratteggiata dalla giurisprudenza sportiva, che lo renda idoneo a essere coerente con la realtà fattuale, derivando l’assoluzione della società deferita. Infine, appaiono rispettati tutti i termini processuali di cui agli artt. 30 comma 11 e 34 bis comma 4 C.G.S. per tutti i deferiti; in particolare, relativamente al sig. Simone Baroni, a fronte del deferimento del 6.7.17, l’udienza fissata per il 30.8.17 è stata comunicata con atto ricevuto il 27.7.17. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe DELIBERA Di assolvere la società A.S.D. Poli Calcio per quanto esposto in parte motiva e di affermare la responsabilità di tutti i restanti deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Simone Baroni alla sanzione della squalifica per n. 4 giornate da scontare nella stagione sportiva 2017/2018, il sig. Silvio Rubeca alla sanzione della squalifica per n. 4 giornate da scontare nella stagione sportiva 2017/2018, il sig. Massimiliano Malandruccio alla sanzione della squalifica per mesi uno da scontare nella stagione sportiva 2017/2018, la società A.S.D. U.S. Cavese 1919 alla sanzione di € 200,00 di ammenda, la società A.S.D. Atletico Olevano 1964 alla sanzione di € 200,00 di ammenda, la società A.S.D. Praeneste Calcio alla sanzione di € 200,00 di ammenda e la società A.S.D. Valle Martella Calcio alla sanzione di € 200,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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