C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 12/09/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI DOMENICO STASI, DEVID DELLA POSTA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E TESSERATO DELLA A.S.D. TRIGORIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S., DEL SIG. STEFANO DE SANTIS, PRESIDENTE DELLA ASD ESTENSE TIVOLI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S., DELLA ASD TRIGORIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ARTT. 4 COMMA 1 E 2 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD ESTENSE TIVOLI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA EX ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI DOMENICO STASI, DEVID DELLA POSTA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E TESSERATO DELLA A.S.D. TRIGORIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S., DEL SIG. STEFANO DE SANTIS, PRESIDENTE DELLA ASD ESTENSE TIVOLI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S., DELLA ASD TRIGORIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ARTT. 4 COMMA 1 E 2 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD ESTENSE TIVOLI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA EX ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.

 

Il presente procedimento disciplinare trae origine da (presunte) frasi lesive ai danni della classe arbitrale rilasciate sul quotidiano on line “la gazzetta regionale.it” ed a mezzo social network sulla pagina ufficiale Facebook della ASD Trigoria da parte del Sig. Domenico Stasi, all’epoca dei fatti Presidente della società, dal Sig. Devid Della Posta, tesserato con la ASD Trigoria, mediante post sul proprio profilo Facebook, nonché dal Sig. Stefano De Santis, Presidente della ASD Estense. Dalle attività di indagine, poste in essere dall’organo inquirente, emergeva che, al termine dell’ultima gara dei play off categoria juniores CR Lazio disputata tra il Campagnano e la ASD Trigoria, il Presidente ed un tesserato di quest’ultima società (Devid Della Posta), nonché il Presidente della ASD Estense Tivoli proferivano frasi ed espressioni gravemente lesive dell’onore, del prestigio e del decoro della classe arbitrale, attraverso il servizio di rete sociale denominato Facebook. In particolare, il Presidente della ASD Trigoria (Domenico Stasi) sulla pagina ufficiale Facebook della società, postava espressioni gravemente lesive della reputazione e del prestigio di un arbitro appartenente alla sezione A.I.A. di Aprilia, (il quale aveva diretto la gara summenzionata, causandone, a suo dire, la sconfitta immeritata), nonché dell’intera classe arbitrale e più in generale espressioni tendenti a screditare l’immagine dell’intero movimento calcistico dilettantistico, oltre che della F.I.G.C., a cui seguiva un secondo post offensivo nei confronti del direttore di gara succitato. I Sigg.ri Devid Della Posta (tesserato per la ASD Trigoria) e Stefano De Santis (Presidente della ASD Estense Tivoli) a loro volta postavano sui propri profili di Facebook frasi offensive della classe arbitrale “tourt court” .

Tutto ciò premesso, la Procura Federale DEFERIVA il Sig. Domenico Stasi per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S.; il Sig. David Della Posta per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S.; il Sig. Stefano De Santis per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S.; la A.S.D. Trigoria a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex artt. 4 comma 1 e 2 e 5 comma del C.G.S.; la A.S.D. Estense Tivoli a titolo di responsabilità diretta ex artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 del C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, lette le memorie difensive nonché gli atti ufficiali, osserva: Il deferimento in esame trae origine da frasi offensive ai danni della classe arbitrale, con particolare riferimento alla sezione AIA di Aprilia cui appartiene l’arbitro che aveva diretto la agra tra Campagnano e ASD Trigoria, valida per i play off cat. Juniores CR Lazio, rilasciate sul quotidiano on line “lagazzettaregionale.it” e pubblicate a mezzo social network sulla pagina Facebook dell’ASD Trigoria, da parte del sig. Domenico Stasi (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Trigoria) del sig. Devid Della Posta e del sig. Stefano De Santis. La Procura deferiva i tesserati e le rispettive Società come in epigrafe specificato, chiedendo l’applicazioni delle seguenti sanzioni: Domenico Stasi mesi 2 di inibizione; Devid Della Posta nr. 3 giornate di squalifica; Stefano De Santis 1 mese di inibizione; ASD Trigoria € 600,00 di ammenda; ASD Estense Tivoli € 300,00 di ammenda. All’udienza alcuno dei deferiti compariva, laddove i soli Stasi e Della Posta depositavano memorie difensive prive di valide argomentazioni difensive. La responsabilità dei tesserati risulta accertata per i fatti così come contestati dalla Procura; si ravvisa, altresì, la possibilità di una seppur lieve riduzione delle sanzione così come richieste dalla Procura. Pertanto questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle incolpazioni reciprocamente ascritte nell’atto di deferimento e per l’effetto di applicare le seguenti sanzioni: Domenico Stasi mesi 2 di inibizione; Devid Della Posta nr. 3 giornate di squalifica, da scontare al termine del provvedimento disciplinare in corso; Stefano De Santis mese 1 di inibizione; ASD Trigoria € 400,00 di ammenda; ASD Estense Tivoli € 200,00 di ammenda Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

 

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