C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 258 del 26/01/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ULISSE STEFANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL CGS E LA SOCIETÀ GRIFONE MONTEVERDE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ULISSE STEFANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL CGS E LA SOCIETÀ GRIFONE MONTEVERDE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Il presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 29/11/2016, ha segnalato alla Procura Federale l’inadempimento della società GRIFONE MONTEVERDE, per non aver liquidato all’allenatore Giuseppe PORCELLI, l’importo di Euro 4.224,00 entro i 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale. La Procura, investita della questione, ha accertato, preliminarmente, che dopo la notifica del provvedimento il Presidente della società interessata ha fatto pervenire una memoria difensiva, dalla quale non sono emerse circostanze esimenti delle violazioni contestate. Ha esaminato, altresì, la Procura, il contenuto della decisione del Collegio Arbitrale, che in data 26/9/2016 ha accolto il ricorso dell’allenatore PORCELLI Giuseppe, pubblicato sul C.U. n.1 di pari data, e la nota di accompagnamento del 7/10/2016 con avviso di ricevimento A/R spedita alla società GRIFONE MONTEVERDE, tornata al mittente per compiuta giacenza. La Procura Federale ha accertato comunque che, in effetti, entro il termine regolamentare dei 30 giorni dalla data di comunicazione, la Società in riferimento non ha provveduto al pagamento di cui sopra e che, pertanto, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente ULISSE Stefano per le violazioni regolamentari indicate in premessa, e la società GRIFONE MONTEVERDE per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S.. Questo Tribunale, preliminarmente, ha rilevato che precedentemente al deferimento perveniva alla Procura una memoria difensiva del Presidente della Società deferita, in cui deduce di non aver avuto conoscenza, né dell’inizio del procedimento arbitrale, né dell’emissione del lodo. Alla riunione indetta per il giorno 18/01/2018 da questo Tribunale Federale Territoriale, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti nessuno è presente.

La Procura insiste e si riporta all’atto del deferimento, chiedendo l’accoglimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ULISSE Stefano, inibizione mesi 6(sei). - A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., n°1 punto di penalizzazione nonché l’ammenda di Euro 900,00. Questo Tribunale, ha rilevato che dalla documentazione acquisita è risultato che il lodo è stato notificato alla Società regolarmente e che, la stessa, non ha provveduto ad impugnarlo nei termini stabiliti dalle N.O.I.F.. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver attentamente vagliato il contenuto dell’atto di deferimento, si è reso conto della responsabilità ascritta ai deferiti e che le sanzioni proposte dalla Procura Federale sono condividibili, ritenendo le stesse congrue rispetto ai fatti accaduti ed alle violazioni regolamentari poste in essere dai deferiti. Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro regolarmente ascritte, infliggendo al Sig. ULISSE Stefano l’inibizione di n.6 mesi a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell’art.19, lettera h) del C.G.S., nonché la penalizzazione di n.1 punto in classifica alla Società GRIFONE MONTEVERDE, da scontare nella Stagione in corso nel Campionato Allievi Regionali Eccellenza, ai sensi dell’art.18, lettera g) del C.G.S., oltre che l’ammenda di Euro 900,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it