C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 del 02/02/2018 – Delibera – DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. ARAMINI GIUSEPPE E BIANCHI VALERIO DELLA SOCIETÀ ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, DEI SIGG. D’AMENDOLA ALESSANDRO E PASSALACQUA CARMINE DELLA SOCIETÀ A.S.D. P.C. SAN GIORGIO 2008, DEI SIGG. MEROLA ROBERTO E RICCIARDELLI DOMENICO DELLA SOCIETÀ MARINA CLUB, DEI SIGG. LISI DANIELE E PAGLIUSO CARMINE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO, DEI SIGG. RUFO MAURIZIO E SCHIAVI ANTONIO DELLA SOCIETÀ A.C.D. CASALVIERI, DEI SIGG. DE SIMONE GINO, DI LUCIA GABRIELE E GALASSO ANGELINO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE, DA PARTE DI TUTTI, DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38 E 40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 23, COMMA 1 DEL C.G.S. E 38 COMMA 1 DELLE NOIF, A CARICO DI SIGG. CAPONI LORENZO E ANTINORI ALESSANDRO DELLA SOCIETA A.S.D. MOROLO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 3 COMMA 1 DEL C.G.S. PER DICHIARAZIONI MENDACI, A CARICO DEL SIG. IABONI MARCO DELLA SOCIETA G.S. VEROLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 4 DEL C.G.S. NONCHE DELLE SOCIETÀ ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, A.S.D. P.C. SAN GIORGIO 2008, A.S.D. MARINA CLUB, ASD MOROLO CALCIO, ACD CASALVIERI, ASD REAL SANT ANDREA E GS VEROLI, IN VIOLAZIONE DELLE PREDETTE SOCIETÀ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER COMPORTAMENTI TENUTI DAI LORO TESSERATI.

 

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. ARAMINI GIUSEPPE E BIANCHI VALERIO DELLA SOCIETÀ ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, DEI SIGG. D’AMENDOLA ALESSANDRO E PASSALACQUA CARMINE DELLA SOCIETÀ A.S.D. P.C. SAN GIORGIO 2008, DEI SIGG. MEROLA ROBERTO E RICCIARDELLI DOMENICO DELLA SOCIETÀ MARINA CLUB, DEI SIGG. LISI DANIELE E PAGLIUSO CARMINE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO, DEI SIGG. RUFO MAURIZIO E SCHIAVI ANTONIO DELLA SOCIETÀ A.C.D. CASALVIERI, DEI SIGG. DE SIMONE GINO, DI LUCIA GABRIELE E GALASSO ANGELINO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE, DA PARTE DI TUTTI, DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38 E 40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 23, COMMA 1 DEL C.G.S. E 38 COMMA 1 DELLE NOIF, A CARICO DI SIGG. CAPONI LORENZO E ANTINORI ALESSANDRO DELLA SOCIETA A.S.D. MOROLO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 3 COMMA 1 DEL C.G.S. PER DICHIARAZIONI MENDACI, A CARICO DEL SIG. IABONI MARCO DELLA SOCIETA G.S. VEROLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 4 DEL C.G.S. NONCHE DELLE SOCIETÀ ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, A.S.D. P.C. SAN GIORGIO 2008, A.S.D. MARINA CLUB, ASD MOROLO CALCIO, ACD CASALVIERI, ASD REAL SANT ANDREA E GS VEROLI, IN VIOLAZIONE DELLE PREDETTE SOCIETÀ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER COMPORTAMENTI TENUTI DAI LORO TESSERATI.

 

 

Il Procuratore Federale Interregionale f.f., dopo aver letto gli atti relativi “alla condotta di alcuni tesserati per società che svolgerebbero anche attività di allenatori per società diverse nella stagione sportiva 2016/ 2017, nonché condotte di tesserati che svolgerebbero attività di allenatore per più società o fungerebbero di prestanome per persone che svolgono attività di allenatore prive di abilitazione, nell’ ambito della medesima stagione sportiva“ ha iniziato a svolgere una lunga e dettagliata serie di indagini al riguardo. Sono stati ascoltati tutti i soggetti deferiti, compresi i presidenti delle società di appartenenza riportati in oggetto. Il sig. ARAMINI Giuseppe, in sede di audizione, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, in contrasto con la normativa federale, ha dichiarato di aver svolto la funzione di allenatore per la predetta società, dal mese di settembre 2016 fino al mese di dicembre 2016, pur essendo privo della prescritta abilitazione.

Tale circostanza è stata confermata da alcuni calciatori della società, interrogati dal collaboratore della procura federale e risultanti dalle distinte di gara visionate. Responsabile di tale violazione, pertanto, è stato il sig. BIANCHI Valerio, Presidente di tale società, per non aver impedito al Sig. ARAMINI di svolgere l’attività di tecnico della squadra. Anche il sig. D‘AMENDOLA Alessandro, pur essendo privo della prescritta abilitazione ha svolto l’attività di allenatore della prima squadra per la società ASD P.C. SAN GIORGIO 2008, dichiarando ciò alla Procura Federale. Calciatori della squadra, interrogati, hanno precisato che il mister Carmine PASSALACQUA era raramente presente nelle gare ufficiali, come risulta dall’esame delle distinte di gara visionate dal mese di ottobre 2016 a quello di novembre 2016. Responsabile di tale violazione è stato il sig. PASSALACQUA Carmine, Presidente e tecnico della predetta società per aver consentito al sig. D’AMENDOLA Alessandro (dirigente) di svolgere attività di tecnico della squadra. Identica situazione alle predette si è verificata per il sig. MEROLA Roberto, dirigente della società ASD MARINA MARANOLA CALCIO, ora ASD MARINA CLUB, il quale ha svolto la funzione di allenatore della prima squadra, senza avere la prescritta abilitazione. Tale circostanza è stata confermata in sede di audizione, gli stessi tesserati hanno ammesso che per il periodo ottobre 2016 - marzo 2017, veniva riportato in tali distinte alla voce “allenatore“ il nominativo del dirigente MEROLA. Responsabile di tale violazione è stato il presidente della società sig. RICCARDELLI Domenico a conoscenza di tale situazione. La Procura, proseguendo le indagini ha accertato che il calciatore LISI Daniele, tesserato per la società ASD MOROLO CALCIO, ha svolto la funzione di allenatore della categoria Juniores Elite senza averne il titolo specifico. Il dirigente ed i calciatori interrogati hanno ammesso che il LISI svolgeva tutti gli allenamenti. Responsabile di tale comportamento è stato il Presidente della società ASD MOROLO CALCIO, sig. PAGLIUSO Carmine, per non aver impedito al LISI di svolgere irregolarmente l’attività di allenatore. In tale indagine la Procura ha posto in evidenza che, in sede di audizione, due calciatori della società ASD MOROLO CALCIO, CAPONI Lorenzo e ANTINORI Alessandro, allo scopo di depistare le indagini, hanno fornito dichiarazioni mendaci. Il sig. RUFO Maurizio, udito in Procura, ha dichiarato di essere tesserato in qualità di dirigente per la società ACD CASALVIERI, svolgendo però la funzione di allenatore della prima squadra per il periodo ottobre 2016 - aprile 2017, pur essendo privo del titolo specifico. Tale situazione è stata confermata anche da tecnici di altre squadre interpellati al riguardo. Il Presidente SCHIAVI Antonio è responsabile della violazione regolamentare, in quanto pur avendo un tecnico abilitato ha fatto svolgere l’attività di allenatore al citato RUFO Maurizio. In occasione della complessa attività d’indagine, svolta dalla Procura, è emerso che il Presidente della società GS VEROLI, sig. IABONI Marco, ha intrattenuto rapporti con un soggetto in posizione di squalifica, esattamente con il sig. FEDERICO Marcello. Da dichiarazioni rese da tesserati della società, è risultato che il FEDERICO ha svolto, nell’ambito societario, attività di preparatore atletico, di fisioterapista, di coordinatore dell’Area Tecnica. Responsabile di tale violazione è il presidente IABONI Marco, in relazione all’art. 10, commi 1 e 4 del C.G.S. e l’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S.. Proseguendo nelle indagini, la Procura ha accertato che il sig. DE SIMONE Gino, dirigente della società ASD REAL SANT ANDREA, come per gli altri casi prospettati, ha svolto funzioni di allenatore, senza il titolo specifico nelle gare dal 26 marzo 2016 al 23 marzo 2017. In sede di audizione, sia il dirigente che il presidente DI LUCIA Gabriele hanno dichiarato che il tecnico ufficiale a disposizione GALASSO Angelino, non ricevendo più i compensi stabiliti, decideva di interrompere il rapporto con la società. Responsabili di tale comportamento non regolamentare sono sia il presidente della società che il tecnico dimissionario. Il sig. RUFO, in precedenza citato, ha chiesto di essere ascoltato e la Procura lo ha convocato per il giorno 12 ottobre 2017, lo stesso ha presentato certificazione medica. Convocato per il giorno 18 ottobre 2017, il RUFO non si è presentato senza alcuna giustificazione. La Procura, in conclusione delle indagini, ha provveduto con atto autonomo a trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC, dei tecnici PASSALACQUA Carmine, CAPUANO Adriano e IANNI Emanuele. La Procura, considerato che i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere ascoltati, ha ritenuto di deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale, ed esattamente;

il sig. ARAMINI Giuseppe, D’AMENDOLA Alessandro, MEROLA Roberto, LISI Daniele, RUFO Maurizio, DE SIMONE Giulio, tutti per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 38 e 40 del regolamento del Settore Tecnico della FIGC e art. 23, comma 1 e 38, comma 1 delle NOIF; i presidenti BIANCHI Valerio della soc. ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, RICCARDELLI Domenico della soc. ASD MARINA CLUB, PAGLIUSO Carmine della soc. ASD MOROLO CALCIO, SCHIAVI Antonio della soc. ACD CASALVIERI, DI LUCIA Gabriele della soc. ASD REAL SANT ANDREA e la società ASD P.C. SAN GIORGIO 2008 per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.; il sig. IABONI Marco, Presidente della società G.S. VEROLI per violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 1 e 4 del C.G.S. e art 4 commi, 1 e 2 del C.G.S.; il sig. GALASSO Angelino, per violazione art 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione art. 38, commi 1 e 2 del regolamento del Settore Tecnico della FIGC; il sig. CAPONI Lorenzo ed il sig. ANTINORI Alessandro per violazione dell’art 1 bis, commi 1 e 3 del C.G.S.. E’ pervenuta memoria difensiva da parte del deferito Aramini Giuseppe, attraverso il legale di fiducia, Avv. Gianluca Giannichedda, il quale pone in evidenza l’insussistenza delle violazioni contestate, in quanto ha esercitato un proprio diritto e si è limitato ad affiancare tesserati e personale abilitato e che gli assunti degli inquirenti sono rimasti privi di riscontri oggettivi. Ritiene il legale che trattasi di marginalità della condotta e che la società si è sempre avvalsa di collaboratori regolarmente iscritti all’albo e che l’allenatore titolare si avvaleva di collaborazioni saltuarie di tesserati volontari; chiede nelle conclusioni il legale il proscioglimento del deferito, ovvero la sanzione riportata nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali. Il Presidente dell’ASD Morolo Calcio, sig. Lelio Martini, attraverso il legale di fiducia, Avv. Gianluca Giannichedda, ha presentato memoria difensiva, in cui evidenzia l’insussistenza delle violazioni contestate e che le condotte ascrivibili ai deferiti sono da considerarsi marginali e pertanto, ne chiede il proscioglimento ovvero, il minimo edittale della pena, visti i precedenti giurisprudenziali. Altra memoria difensiva, pervenuta da parte del deferito Lisi Daniele, attraverso il legale Avv. Priscilla Palombi, la quale nelle articolate e dettagliate motivazioni riportate nell’atto difensivo chiede nelle conclusioni, in via preliminare di dichiarare inammissibile il deferimento in oggetto, per violazione del principio Ne bis in idem, atteso che il comportamento contestato al Lisi è stato già oggetto di valutazioni in un altro procedimento, conclusosi con l’applicazione della sanzione di cui al C.U. n°119/A del 26/06/2017. In via preliminare, chiede di dichiarare inammissibile e/o irricevibile il deferimento del 9/11/2017, per violazione del termine di cui all’art.32 ter del C.G.S.. Nel merito, chiede il legale di dichiarare infondato il fatto e in diritto il deferimento del 9/11/2017, per violazione del termine di cui all’art.32 ter del C.G.S., e comunque non provato e, per l’effetto, di prosciogliere e rigettare il deferimento a carico del Lisi, ovvero in via subordinata, comminare la squalifica proporzionata che si riconduca a canoni di giustizia ed equità. Alla riunione indetta per il giorno 1 febbraio 2018, dal Tribunale Federale Territoriale, è presente, per la Procura Federale l’Avvocato Maurizio Gentile, mentre, per i deferiti sono presenti l’Avv. Gianluca Giannichedda in rappresentanza del sig. Aramini Giuseppe e della Società ASD Morolo Calcio e dei suoi tesserati Caponi Lorenzo ed Antinori Alessandro, l’Avv. Priscilla Palombi in rappresentanza del sig. Lisi Daniele e l’Avv. Norcia in rappresentanza di Galasso Angelino e De Simone Gino. L’Avv. Norcia, anticipatamente, eccepisce l’incompatibilità del deferimento per il Galasso Angelino, tecnico regolarmente iscritto all’albo; la Procura Federale si rimette al Tribunale Federale Territoriale in merito all’eccezione presentata. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento e, in relazione ai deferiti rappresentati dai propri difensori presenti alla riunione chiede le seguenti sanzioni; - ARAMINI Giuseppe, inibizione mesi 6; - ASDPOL REAL PIEDIMONETE S. GERMANO, ammenda Euro 600,00; - ASD MOROLO CALCIO, ammenda Euro 600,00; - CAPONI Lorenzo, squalifica mesi 3; - ANTINORI Alessandro, squalifica mesi 3; - LISI Daniele, squalifica mesi 6; - DE SIMONE Gino, squalifica mesi 6; Successivamente, hanno preso la parola gli Avvocati difensori presenti, i quali hanno confermato quanto riportato e scritto nella memoria difensiva presentata, richiedendo il proscioglimento dei loro assistiti o, in alternativa, la minima pena edittale. La stessa richiesta era avanzata dall’Avv. Norcia, in relazione alla posizione del sig. DE SIMONE Gino.

La Procura Federale poi, in relazione alle posizione dei deferiti non presenti in occasione della riunione, insistendo nel deferimento, ha richiesto le seguenti sanzioni; - BIANCHI Valerio, inibizione mesi 6; - D’AMENDOLA Alessandro, inibizione mesi 6; - A.S.D. P.C. SAN GIORGIO 2008, ammenda Euro 600,00 - MEROLA Roberto, inibizione mesi 6; - RICCARDELLI Domenico, inibizione mesi 6; - A.S.D. MARINA CLUB, ammenda Euro 600,00 - RUFO Maurizio, inibizione mesi 6; - SCHIAVI Antonio, inibizione mesi 6; - A.C.D. CASALVIERI, ammenda Euro 600,00; - IABONI Marco, inibizione mesi 6; - G.S. VEROLI, ammenda Euro 600,00 - DI LUCIA Gabriele, squalifica mesi 6; - A.S.D. REAL SANT ANDREA, ammenda Euro 600,00. Questo Tribunale Federale Territoriale, ha valutato con particolare attenzione le posizioni di tutti i deferiti e, tenuto conto che le proposte di sanzioni della procura appaiono eccessive, in relazione alla reale entità dei fatti nonché al contesto ed alle piccole realtà nel quale operano tutte le società deferite, ritiene che le stesse possano essere adeguatamente ridimensionate. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di infliggere, pertanto le seguenti sanzioni; - ARAMINI Giuseppe, inibizione mesi 2; - ASDPOL REAL PIEDIMONETE S. GERMANO, ammenda Euro 200,00; - ASD MOROLO CALCIO, ammenda Euro 200,00; - CAPONI Lorenzo, squalifica mesi 1; - ANTINORI Alessandro, squalifica mesi 1; - LISI Daniele, squalifica n. 2 gare; - DE SIMONE Gino, squalifica mesi 2; - BIANCHI Valerio, inibizione mesi 2; - D’AMENDOLA Alessandro, inibizione mesi 2; - A.S.D. P.C. SAN GIORGIO 2008, ammenda Euro 200,00; - MEROLA Roberto, inibizione mesi 2; - RICCARDELLI Domenico, inibizione mesi 2; - A.S.D. MARINA CLUB, ammenda Euro 200,00 - RUFO Maurizio, inibizione mesi 2; - SCHIAVI Antonio, inibizione mesi 2; - A.C.D. CASALVIERI, ammenda Euro 200,00; - IABONI Marco, inibizione mesi 2; - G.S. VEROLI, ammenda Euro 200,00 - DI LUCIA Gabriele, squalifica mesi 2; - A.S.D. REAL SANT ANDREA, ammenda Euro 200,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it