C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 321 del 09/03/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE MAA BOUMSONG DANIEL PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART 23 COMMA 1 DELLE NOIF E ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, A CARICO DEL SIG TORTELLI NICOLINO, PRESIDENTE DELLA SOC. LA SABINA FINO AL 24 FEBBRAIO 2017 E DEL SIG. FAVETTA DAVIDE PRESIDENTE DOPO LA DATA DEL 24 FEBBRAIO 2017 PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, E A CARICO DELLA SOC. LA SABINA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE MAA BOUMSONG DANIEL PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART 23 COMMA 1 DELLE NOIF E ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, A CARICO DEL SIG TORTELLI NICOLINO, PRESIDENTE DELLA SOC. LA SABINA FINO AL 24 FEBBRAIO 2017 E DEL SIG. FAVETTA DAVIDE PRESIDENTE DOPO LA DATA DEL 24 FEBBRAIO 2017 PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, E A CARICO DELLA SOC. LA SABINA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
Tutto nasce dalla segnalazione denuncia del Presidente del CR LAZIO in data 1 febbraio 2017 in cui segnalava alla Procura che la società La Sabina partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2016/2017 utilizzava quale allenatore nelle gare del 5 gennaio 2017 del 22 gennaio e 29 gennaio 2017 il calciatore Maa Boumsong Daniel sprovvisto del titolo specifico in quanto non iscritto nell’ albo del Settore Tecnico della FIGC. Il Procuratore Federale Interregionale, dopo aver letto gli atti relativi, provvedeva ad effettuare le opportune indagini. Il Procuratore, vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 2 novembre 2017 la trasmetteva ai soggetti sottoposti alle indagini, alla soc. La Sabina, al sig. Tortelli Nicolino, al sig. Favetta Davide, al sig. Pancaro Francesco ed al calciatore Maa Boumsong Daniel da tutti regolarmente ricevuta. Presentavano memorie difensive il Tortelli e Favetta, mentre il Pancaro ed il calciatore Maa Boumsong si avvalevano di legali di loro fiducia.
La Procura non rilevava elementi nuovi idonei da escludere nei loro confronti le violazioni normative loro addebitate. I collaboratori federali, dopo vari atti di indagine acquisivano documenti ed audizioni di tesserati. Il sig. Pancaro rilasciava in procura dichiarazioni confessorie ribadendo che in data 23/11/2016 assumeva l’incarico di allenatore degli allievi regionali della soc. La Sabina, essendo in possesso del titolo specifico ed iscritto all’albo dei tecnici del Settore Tecnico. A gennaio 2017, per venire incontro alle esigenze della società prendeva anche l’incarico della prima squadra, insieme al calciatore Maa Boumsong, l’elemento più rappresentativo della squadra, il quale conduceva anche gli allenamenti. Precisava il Pancaro di non essere mai stato in panchina con la prima squadra, pur avendo sottoscritto un accordo in data 3 gennaio 2017 con il vice presidente Favetta Davide. Anche il capitano giocatore in argomento, in sede di audizione, confermava quanto dichiarato dal Pancaro. I due presidenti tenevano a precisare alla Procura che in caso di concomitanza tra le gare del campionato allievi regionali e quelle del campionato di Eccellenza ritenevano prioritaria la presenza del Pancaro nella panchina degli allievi regionali, considerando più importante il campionato giovanile. Premesso che per le violazioni poste in essere dal tecnico Pancaro Francesco, gli atti sono stati trasmessi, in virtù dell’art. 40 del regolamento del Settore Tecnico, alla Commissione Disciplinare del predetto SETTORE TECNICO. La Procura, per tutto sopra quanto esposto, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe e precisamente il calciatore MAA BOUNSONG Daniel per aver violato con il suo comportamento l’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF e all’art. 44 comma 1 del regolamento della LND, i due presidenti, per il periodo di loro competenza, sig. TORTORELLI Nicolino e FAVETTA Davide per aver violato entrambi l’art. 1 bis comma 1 del CGS e l’art. 44 del regolamento della LND e la società LA SABINA per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva. Faceva pervenire memoria difensiva il calciatore Daniel Maa Boumsong, attraverso i suoi legali, con il quale si contestava assolutamente che dagli atti d’indagine si potesse ricavare l’ammissione dell’assunto degli inquirenti relativo all’utilizzo dell’allenatore Pancaro come “prestanome” del calciatore che, nel suo ruolo di capitano e calciatore più rappresentativo della squadra, si era limitato a collaborare con il nuovo allenatore investito dell’incarico in un momento di emergenza a seguito delle dimissione del tecnico della prima squadra. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento, presenti tutti i deferiti ed i legali del calciatore, le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la difesa del calciatore sollevava altresì nuova questione in rito, ritenendo che tra la notizia dell’illecito e l’iscrizione del procedimento da parte della Procura Federale, del 30- 8-2017, fosse decorso il termine prescrizionale previsto dal codice di giustizia sportiva. All’esito della discussione il rappresentante della Procura Federale concludeva richiedendo l’affermazione di responsabilità per le violazioni rispettivamente ascritte per tutti i soggetti deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per mesi sei, l’inibizione dei dirigenti Tortelli e Favetta per mesi quattro e l’ammenda per la società di € 900,00. I deferiti e la difesa del calciatore concludevano per il proscioglimento ed in subordina per il minimo della sanzione irrogabile. Ritiene il Tribunale che i fatti di cui al procedimento siano stati puntualmente ricostruiti nella relazione conclusiva resa il 27-10-2017 dai collaboratori della Procura Federale che hanno concluso escludendo che il tecnico Pancaro abbia svolto la funzione di prestanome del calciatore Maa Bounsong e che quest’ultimo abbia coadiuvato il Pancaro da gennaio fino alla metà di febbraio 2017 in sua assenza, facendo da collante per una squadra lasciata a se stessa dai dirigenti; altresì nella gare del 5-23 e 29 gennaio 2017 risulta dalle distinte di gara la mancanza in panchina dell’allenatore per la società La Sabina. È quindi evidente la responsabilità della società che, a fronte delle dimissioni del tecnico della prima squadra, ha lasciato per cinque giornate di gara che un solo allenatore, il Sig. Pancaro, potesse gestire contemporaneamente due squadre, la prima e gli allievi regionali, con l’ovvia conseguenza che una delle due panchine restasse vuota, essendo le gare delle due categorie, concomitanti. Se poteva giustificarsi una soluzione del genere per la giornata immediatamente successiva alle dimissioni, non può giustificarsi un’inerzia protrattasi per oltre un mese che ha costretto il solo tecnico incaricato ed il calciatore Maa Bounsong ad adattarsi ed a far fronte ad una situazione del tutto anomala, imprevedibile e non da loro dipendente. Ne consegue che il comportamento del calciatore trova quasi integrale giustificazione, considerando che, come è evidente, non poteva esservi alcun intento fraudolento di elusione di norme regolamentari, in quanto ha continuato, esattamente come prima delle dimissioni del tecnico, a svolgere le funzioni di calciatore e capitano, riconosciuto come atleta più rappresentativo della squadra per i suoi trascorsi nel calcio professionistico.
È evidente che la responsabilità del calciatore è solo quella di aver consentito, prestando la sua collaborazione per funzioni non strettamente attinenti al suo ruolo di calciatore, la violazione di norme regolamentari da parte della società. Ciò detto in termini di intensità del dolo o della colpa nella commissione degli illeciti da parte dei deferiti ne consegue che, per adeguare le sanzioni alle responsabilità di ciascuno, le richieste della Procura Federale a carico dei dirigenti e della società vanno solo lievemente ridimensionate per adeguarle ai parametri utilizzati di solito dal Tribunale ed alle circostanze comunque eccezionali che si sono verificate ed alla breve durata delle violazioni. Per quanto attiene al calciatore Maa Bounsong, alla luce delle superiori considerazioni, va invece grandemente ridimensionata la sanzione invocata, con l’applicazione di una lieve squalifica che si ritiene del tutto adeguata rispetto al ruolo effettivamente ricoperto nella vicenda. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di irrogare conseguentemente le seguenti sanzioni a loro carico: TORTELLI Nicolino inibizione per mesi 3 (tre); FAVETTA Davide inibizione per mesi 3 (tre); MAA BOUMSONG Daniel squalifica per 2 (due) gare da scontare nella corrente stagione sportiva; Società A.S.D. La Sabina ammenda da Euro 500,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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