C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 321 del 09/03/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MATTIA VELOCCIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOC. U.S.D. ARCE 1932, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELLA SOC. U.S.D. ARCE 1932 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 C.G.S.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MATTIA VELOCCIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOC. U.S.D. ARCE 1932, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELLA SOC. U.S.D. ARCE 1932 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 C.G.S.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente per oggetto “Dichiarazione lesiva, rilasciata a mezzo social network dal calciatore Mattia Veloccia nei riguardi del sig. Poce Francesco, presidente della soc. ASD FC Colli La Lucca”, in seguito alla nota del 21.617 inviata da quest’ultimo agli inquirenti. Secondo la Procura, a margine della decisione della soc. ASD FC Colli La Lucca di esonerare il proprio allenatore, il sig. Mattia Veloccia, all’epoca dei fatti calciatore della soc. U.S.D. Arce 1932, pubblicava su Facebook il seguente commento offensivo, rivolto al Sig. Poce Francesco: “Gente come te è il marcio del nostro calcio italiano!”. Con la condotta su esposta, secondo l’Organo inquirente, il sig. Mattia Veloccia, in violazione del principio di lealtà, correttezza e probità, avrebbe leso pubblicamente il prestigio, l’onore e la reputazione del presidente della soc. ASD FC Colli La Lucca, evocando la presenza nel calcio italiane di persone marce, con nocumento per l’immagine e la credibilità della stessa F.I.G.C.. La Procura riferiva, inoltre, che perveniva memoria difensiva della soc. U.S.D. Arce 1932, ma che essa non conteneva argomentazioni tali da supportare una diversa prospettazione dei fatti. Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Mattia Veloccia, all’epoca dei fatti calciatore della soc. U.S.D. Arce 1932, per violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. nonché la soc. U.S.D. Arce 1932 per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 C.G.S.. Perveniva a questo Tribunale, memoria difensiva del Sig. Mattia Veloccia nella quale lo stesso si scusava del comportamento tenuto e riferiva che non era sua intenzione offendere nessuno, ma di aver scritto tali parole solo in considerazione della sua amicizia con l’allenatore esonerato. Anche la Società U.S.D. Arce 1932, inviava memoria difensiva deducendo di non poter controllare i profili Facebook di tutti i suoi tesserati, anche per motivi di privacy e che, comunque, il Veloccia si era trasferito dalla società pochi giorni dopo i fatti. Alla riunione fissata per la discussione, la Procura Federale, presente nella persona dell’Avv. Francesco Bevivino, chiedeva l’accoglimento del deferimento con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti per i comportamenti loro ascritti e concludeva richiedendo la squalifica del calciatore Veloccia Mattia per n.2 giornate di gara e l’ammenda di Euro 300,00 per la Società. Il calciatore, presente alla riunione, si riportava ala memoria difensiva, ribadendo le scuse e dichiarando di aver utilizzato parole che successivamente capiva essere eccessive.

Il Tribunale Federale Territoriale, dall’istruttoria e dagli atti depositati, ritiene appurato il fatto e, per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, visto il lieve disvalore delle condotte e il comportamento processuale delle parti, le quantifica come da dispositivo che segue. Per tutto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro regolarmente ascritte, irrogando alla Società U.S.D. Arce 1932 l’ammenda di Euro 100,00 ed al calciatore VELOCCIA Mattia la squalifica per 1 giornata, da scontare nella corrente stagione sportiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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