C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 367 del 13/04/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI CARLINI ANDREA E PADOVANI ALESSANDRO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER L’ASD CITTA’ DI ANAGNI PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI CARLINI ANDREA E PADOVANI ALESSANDRO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER L’ASD CITTA’ DI ANAGNI PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S..
Il Procuratore Federale Interregionale F.F.; - visti gli atti relativi al provvedimento disciplinare avente per oggetto il comportamento del tesserato Gerli Fabio, tecnico iscritto nei ruoli, squalificato per illecito sportivo fino al 6/02/2018, con sentenza del Collegio di Garanzia – sez. UN.N.4 del 6 febbraio 2015, ha svolto indebitamente le funzioni di tecnico responsabile della prima squadra della soc. Città di Anagni nella Stagione Sportiva 2015/2016 e Stagione Sportiva 2016/2017; - vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti interessate; - nel corso dell’attività istruttoria compiuta sono stati acquisiti vari documenti che assumono particolare rilevanza ed analiticamente elencati nell’atto di deferimento; - considerato che, nei confronti del sig. Fabio Gerli, tecnico iscritto nei ruoli, si è proceduto con separato atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC; - considerato che il sig. Emanuele Passa, Presidente della soc. Città di Anagni ed il dirigente della stessa società sig. Diego Tomassi, soggetti sottoposti alle indagini hanno convenuto con la procura in data 25/01/2018 l’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S., indicandone il tipo e la misura, che tale accordo è stato trasmesso alla Procura Generale dello Sport ed è in corso di perfezionamento e che ne consegue di aver ritenuto di separare le predette posizioni del presente procedimento. Stralciate pertanto le predette posizioni, la Procura invece ha ritenuto di deferire i calciatori Alessio Carlini e Alessandro Padovani, all’epoca dei fatti tesserati per la società Città di Anagni, perché sebbene ritualmente convocati, non comparivano innanzi alla Procura Federale, in occasione della audizione prevista per il giorno 20 settembre 2017, senza fornire idonea giustificazione. Alla luce di tutto sopra quanto esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due calciatori Alessio Carlini e Alessandro Padovani, per violazione dell’art.1 bis, comma 3 del C.G.S., che stabilisce l’obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva per i deferiti, nella quale si deduceva che gli stessi mai erano stati convocati dinanzi la Procura Federale e, pertanto, non sussistevano le violazioni loro imputate.
All’udienza del 5.4.2018 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, e l’avv. Monica Fiorillo per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Alessio Carlini con mesi due di squalifica; - Alessandro Padovani con mesi due di squalifica. I deferiti ribadivano di non essere mai stati ritualmente convocati dinanzi la Procura Federale e, pertanto, concludevano chiedendo il proscioglimento. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento non sussistano. A riguardo, infatti, risulta che la lettera del 14.9.17, con cui la Procura Federale convocava dinanzi a sé per il 20.9.17,i sigg. Carlini e Padovani, indirizzata agli stessi presso la sede della ASD Città di Anagni, sia stata inviata a mezzo mail alla Segreteria del C.R. Lazio, e, dunque, non può ritenersi validamente pervenuta ai destinatari. A ben vedere, infatti, l’art. 38, comma 8 C.G.S., relativamente la fattispecie che ci occupa, prevede che “Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: ‐ per le persone fisiche a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, (…); il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altri parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato. c) presso la residenza o il domicilio”. Nel caso di specie, la Procura Federale ha irritualmente inviato la comunicazione presso la Segreteria del C.R. Lazio, senza peraltro chiedere che la stessa si attivasse per inoltrarla alla sede della società ASD Città di Anagni. Non vi è, invece, prova che la stessa sia pervenuta ai sigg. Carlini e Padovani in nessuna delle tre modalità previste dal Codice di Giustizia Sportivo. Pertanto, se il dovere di presentarsi dinanzi gli Organi della giustizia sportiva sussiste solo se i soggetti siano stati convocati, non può che concludersi che la condotta omissiva, mancando l’obbligo, non risulta essersi configurata. Di conseguenza, i deferiti andranno prosciolti perché il fatto non sussiste. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i calciatori Carlini Alessio e Padovani Alessandro dalle violazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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