C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 04/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE DI IORIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS COMMA 1 E 12 COMMI 5 E 6 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ TOR DAPIENZA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE DI IORIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS COMMA 1 E 12 COMMI 5 E 6 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ TOR DAPIENZA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

Il Procuratore Federale Interregionale f.f. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; - letti gli atti dell’attività d’indagine espletati in merito agli accertamenti relativi ad un contatto violento posto in essere da un asserito dirigente della società Tor Sapienza nei confronti di un calciatore della società Viterbese Castrense, in occasione della gara Tor Sapienza / Viterbese Castrense del 26/11/2016, campionato Allievi Eccellenza Fascia B; - tra gli atti d’indagine espletata, appaiono per la Procura assumere particolare rilevanza, i fogli di censimento delle due società, l’audizione di calciatori, dirigenti e tecnico della società Tor Sapienza, sequenza fotografica esposta al calciatore Luca Fondi e denuncia autorità giudiziaria presentata in sede di verbalizzazione. La Procura rilevava che il calciatore Luca Fondi, dopo aver dichiarato in sede di audizione il 23/10/2017, di essere stato afferrato e colpito “da uno dei due dirigenti, presumibilmente il sig. Ridolfi Giuliano“ era stato successivamente contattato dai Carabinieri, a seguito della denuncia querela sporta, per effettuare un riconoscimento fotografico e, in tale sede, aveva provveduto a un riconoscimento dell’aggressore. La Procura evidenziava che in data 23 gennaio 2018 il Collaboratore della Procura FIGC sottoponeva il calciatore in questione a un riconoscimento fotografico da cui conseguiva l’individuazione del sig. Giuseppe Di Iorio quale soggetto che lo aveva colpito nella gara in argomento. Precisava il calciatore Fondi che tra i due dirigenti in panchina del Tor Sapienza fosse stato a colpirlo il dirigente, con un calcio ai genitali, con i capelli escludendo l’allenatore. Il nome lo ha desunto dalla lista, ma non sapeva con certezza la identità del dirigente stesso. Con la visione delle foto ha ribadito con certezza la fisionomia dell’aggressore. In relazione a quanto sopra, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giuseppe Di Iorio, per le violazioni regolamentari a lui ascritte ed indicate in epigrafe e la società Tor Sapienza S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art 4 comma 2 del C.G.S..

Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva per i deferiti, nella quale si deduceva che i fatti non risultavano pienamente accertati e che, anzi, da alcune dichiarazioni rilasciate davanti l’organo inquirente, si evincerebbe che gli stessi non fossero mai accaduti. Veniva inoltre rilevato come la responsabilità oggettiva non potesse essere applicata senza tener conto del caso concreto. All’udienza del 19.4.2018 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, e l’avv. Paolo Liberati per i deferiti, nonché il sig. Giuseppe Di Iorio personalmente. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Giuseppe Di Iorio con mesi cinque di inibizione; - soc. Tor Sapienza con € 500,00 di ammenda. I deferiti ribadivano che i fatti violenti non erano stati compiutamente provati e, riportandosi alla propria memoria difensiva, concludevano chiedendo il proscioglimento o, in via gradata, l’applicazione di sanzioni nella misura minima. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati. A riguardo, infatti, appare chiaro che il calciatore Luca Fondi della società Viterbese Castrense, sia stato colpito ai genitali da un dirigente della soc. Tor Sapienza, come chiaramente emerge dalla testimonianza resa dallo stesso calciatore, dalla querela da egli sporta e dal verbale di P.S. in cui si diagnosticano lesioni riferibili all’atto violento. I fatti sono stati confermati precisamente anche da Maurizio Falconi e da Alessandro Giannetti, rispettivamente dirigente e calciatore della Viterbese Castrense, nonché da altri tesserati presenti che vedevano Luca Fondi accasciarsi a terra, pur non percependo direttamente la ginocchiata inflittagli. Successivamente, il sig. Fondi effettuava regolare riconoscimento sia dinanzi la Procura Federale che la Polizia Giudiziaria, esitato nell’identificazione del sig. Giuseppe Di Iorio. I fatti, dunque, risultano compiutamente provati e la circostanza che alcuni tesserati presenti sul luogo non siano riusciti a percepire l’atto di violenza non può far escludere che lo stesso sia avvenuto, come invece sostiene la difesa dei deferiti. Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, vista la qualità dei soggetti coinvolti e l’entità della condotta oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura lievemente minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Giuseppe Di Iorio alla sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), e la società ASD Tor Sapienza S.r.l. alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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