C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 414 del 11/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CESARO ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ ASD MONTECELIO 1964 (ORA ASD MONTE GROTTE CELONI 1964) PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.92, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E AGLI ARTT.34, COMMI 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LND ED IN RELAZIONE AGLI ARTT.29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 DELLE N.O.I.F., E A CARICO DEL SIG. PIERVINCENZI EMILIO, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELL’ASD MONTECELIO 1964, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.43, COMMA 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LND E AGLI ARTT.29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 DELLE N.O.I.F., E A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD MONTE GROTTE CELONI 1964 (già MONTECELIO 1964) PER RISPONDERE, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CESARO ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ ASD MONTECELIO 1964 (ORA ASD MONTE GROTTE CELONI 1964) PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.92, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E AGLI ARTT.34, COMMI 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LND ED IN RELAZIONE AGLI ARTT.29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 DELLE N.O.I.F., E A CARICO DEL SIG. PIERVINCENZI EMILIO, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELL’ASD MONTECELIO 1964, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.43, COMMA 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LND E AGLI ARTT.29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 DELLE N.O.I.F., E A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD MONTE GROTTE CELONI 1964 (già MONTECELIO 1964) PER RISPONDERE, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale; A seguito della nota del C.R.Lazio, del 18 maggio 2017, di trasmissione alla Procura della segnalazione del Dottor Emilio Piervincenzi, Presidente della ASD Montecelio 1964 (ora ASD Monte Grotte Celoni 1964) e di relativi allegati, sono state avviate le procedure di indagini in merito al contenuto della predetta nota. La Procura, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; esaminata la memoria depositata dal Dottor Piervincenzi e ritenuto che la prospettazione difensiva dello stesso non consente di escludere la sussistenza delle specifiche violazioni ascritte al tesserato ed alla società da lui presieduta; rilevato che il Sig. Cesaro Andrea non ha posto in essere alcuna attività difensiva; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine di cui alcuni di particolare valenza dimostrativa quali (la posizione di tesseramento del calciatore Cesaro Andrea, le audizioni del predetto calciatore e del Presidente Piervincenzi, la normativa relativa al regolamento del calcio a 8); ritenuto che dagli atti sopra descritti ed in particolare dalle audizioni dei due soggetti inquisiti sono emersi comportamenti dei predetti in violazione delle normative federali loro ascrivibili; Il Sig. Cesaro Andrea, per essere venuto meno ai principi di lealtà , correttezza e probità, in ragione dell’accertato abbandono della propria squadra a partire dal 2 gennaio 2017 sino al termine della stagione sportiva, nonostante le formali convocazioni disposte a mezzo telegramma nelle date del 31/03, 4/04, 13/04 e 20/04 2017, senza fornire alla società di appartenenza idonea giustificazione; per avere il predetto calciatore partecipato dal mese di novembre 2016, al mese di aprile 2017 ad un torneo di calcio a 8, privo di autorizzazione da parte della LND e senza il nulla osta della società di appartenenza; per aver il Cesaro concluso, sebbene fosse calciatore “non professionista”, un accordo verbale di carattere economico con la società ASD Montecelio 1964 (ora ASD Monte Grotte Celoni 1964), all’epoca partecipante al campionato di Eccellenza del C.R. Lazio e per aver percepito, in forza di detto accordo, dalla predetta società nel mese di luglio 2016, la somma di Euro 3.000,00 a titolo di incentivo al tesseramento per la stagione 2016/ 2017, nonché nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, l’importo mensile di Euro 500,00 e nel mese di dicembre l’importo di Euro 400,00 a titolo di compensi/ rimborsi forfettari di spesa, per le prestazioni sportive relative alla stagione sportiva 2016/ 2017. Il Sig. Piervincenzi Emilio, presidente all’epoca dei fatti, per aver concluso in violazione delle normative federali indicate in epigrafe con il calciatore Cesaro Andrea, un accordo economico, sebbene quest’ultimo fosse “calciatore non professionista”, corrispondendogli gli emolumenti sopra riportati; per tutti questi motivi di cui sopra, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale sia il calciatore Cesaro Andrea, che il Sig. Piervincenzi Emilio, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra i due soggetti, e la società ASD Monte Grotte Celoni 1964, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale e dal proprio tesserato come sopra descritto. Alla riunione del 10 maggio 2018 è presente per la Procura Federale, l’Avv. Francesco Bevivino nonché personalmente il Sig. Emilio Piervincenzi, anche in rappresentanza della ASD Monte Grotte Celoni 1964 mentre nessuno è presente per il Sig. Andrea Cesaro, benché ritualmente convocato. Preliminarmente la Procura Federale deduceva di aver raggiunto accordi ai sensi dell’art.23 del C.G.S., con il Sig. Piervincenzi Emilio e la società deferita nelle seguenti modalità: Sanzione Base; - Piervincenzi Emilio, n°30 giorni di inibizione; - Società ASD Monte Grotte Celoni 1964, Euro 900,00 di ammenda; Diminuita ai sensi dell’art.23 CGS nella misura di un terzo (1/3), ammenda in quota di Euro 300,00 (trecento) a carico della Società ASD Monte Grotte Celoni 1964, inibizione in quota di giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Emilio Piervincenzi, nella qualità di Presidente della Società ASD Monte Grotte Celoni 1964. Sanzione Finale; - Piervincenzi Emilio, n°20 giorni di inibizione; - Società ASD Monte Grotte Celoni 1964, Euro 600,00 di ammenda; Il Tribunale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione, in relazione alla posizione del Sig. Cesaro Andrea. La Procura Federale, riportandosi al deferimento, ne chiede l’accoglimento e la sanzione per il calciatore Cesaro Andrea di n°6 giornate di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale, ritiene che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dalla documentazione depositata dall’organo inquirente. Ritiene, altresì, congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti di Cesaro Andrea, vista l’entità della condotta da egli tenuta. Parimenti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene corretta la quantificazione dei fatti e congrue le sanzioni relativamente l’accordo raggiunto dagli altri deferiti ex art.23 del C.G.S.. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando le seguenti sanzioni: - Piervincenzi Emilio, n°20 giorni di inibizione; - Società ASD Monte Grotte Celoni 1964, Euro 600,00 di ammenda; - Cesaro Andrea, n°6 gare di squalifica. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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