C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 424 del 18/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MUNARI GIACOMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD SABOTINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 8, COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SABOTINO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MUNARI GIACOMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD SABOTINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 8, COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SABOTINO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della nota di segnalazione dell’allenatore Pinti Maurizio del 28/04/2017, acquisita in data 3/05/2017, n° prot.12098, dalla Procura Federale che ha pertanto espletato le opportune indagini al riguardo. Letti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto “il mancato pagamento da parte della società ASD Sabotino Calcio della somma di Euro 2.400,00 nei confronti dell’allenatore Pinti Maurizio, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della LND.” Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata e che i soggetti in questione non hanno fatto pervenire memorie difensive e né hanno fatto richiesta di essere sentiti. Ritenuto che dai documenti esaminati è emerso che con C.U. n°1/17 dell’11 gennaio 2017, il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso dell’allenatore Pinti Maurizio ha condannato la società ASD Sabotino al pagamento in favore del tecnico della somma di Euro 2.400,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, comunicando alla predetta società la decisione in argomento con raccomandata A/ R del 31 gennaio 2017, in uno o ricevuta di ritorno e relativa busta tornata al mittente per compiuta giacenza. La predetta società non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nel termine previsto dalla normativa federale. Tutto ciò premesso la Procura ha ritenuto che i fatti sopra indicati evidenziano comportamenti in violazione delle normative federali in epigrafe, da parte del presidente Munari Giacomo e della società ASD Sabotino, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra lo stesso e la società e pertanto ha ritenuto di deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 maggio 2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo per i deferiti le seguenti sanzioni: - Munari Giacomo, Presidente della Società ASD Sabotino, n°6 mesi di inibizione; - ASD Sabotino, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella corrente Stagione Sportiva nonché l’ammenda di Euro 900,00. Questo Tribunale Federale, dopo aver attentamente letto gli atti in possesso e tenuto conto delle richieste di sanzioni proposte dalla Procura Federale, si è reso conto della responsabilità ascritta ai deferiti e ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possano essere condividibili, considerando le stesse congrue rispetto ai fatti accaduti ed alle violazioni regolamentari poste in essere dai deferiti. Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando le seguenti sanzioni: - Munari Giacomo, Presidente della Società ASD Atletico Enea Pomezia, inibizione per n°6 mesi; - ASD Sabotnio, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella corrente Stagione Sportiva nonché ammenda di Euro 900,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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