C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 463 del 22/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG.RI RINALDI ALESSANDRO, BOTTA ANDREA, DANESIN CLAUDIO, FORCINA ANTONIO, MONACELLI CANDIDO, BONO GIUSEPPE, LUCCONE ANTONIO, NADDEO GAETANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO ( OGGI ART. 28 ) E AI PUNTI 2/6 E 9/5 DEL C.U. SGS N.1 DEL 1 LUGLIO 2016, E A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD SS. MICHELE E DONATO, ASD AURORA VODICE SABAUDIA, ASD CASSIO CLUB, ASD CITTA DI SONNINO, ASD LA ROCCA CALCIO, ASD SS. PIETRO E PAOLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., E LE SOCIETÀ POL.D. TERRACINA CALCIO S.R.L., ASD FERENTINO CALCIO (GIÀ PRO CALCIO FERENTINO), ASD PRO CALCIO TERRACINA, ASD ACADEMY TERRACINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG.RI RINALDI ALESSANDRO, BOTTA ANDREA, DANESIN CLAUDIO, FORCINA ANTONIO, MONACELLI CANDIDO, BONO GIUSEPPE, LUCCONE ANTONIO, NADDEO GAETANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO ( OGGI ART. 28 ) E AI PUNTI 2/6 E 9/5 DEL C.U. SGS N.1 DEL 1 LUGLIO 2016, E A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD SS. MICHELE E DONATO, ASD AURORA VODICE SABAUDIA, ASD CASSIO CLUB, ASD CITTA DI SONNINO, ASD LA ROCCA CALCIO, ASD SS. PIETRO E PAOLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., E LE SOCIETÀ POL.D. TERRACINA CALCIO S.R.L., ASD FERENTINO CALCIO (GIÀ PRO CALCIO FERENTINO), ASD PRO CALCIO TERRACINA, ASD ACADEMY TERRACINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.; letti gli atti della attività di indagine avente per oggetto “condotta della società Pro Calcio Ferentino che avrebbe organizzato, in persona del proprio Presidente Arcese Marco e della società Pro Calcio Terracina nella persona del sig. D’Amico Alessandro, un Torneo di calcio, Categoria Esordienti, senza le previste autorizzazioni, finalizzato ad un raduno che prevedeva la partecipazione di calciatori appartenenti al S.G.S. di varie regioni”. Nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine con le seguenti acquisizioni documentali: Copia comunicazione del Segretario del SGS del 9 marzo 2017; Copia segnalazione del C.R. Lazio del 9/03/2017; Copia richiesta autorizzazione per l’organizzazione del Torneo “XI Memorial Giammarco Bragaglia del 14/03/2017; Copia autorizzazione allo svolgimento del predetto Torneo, Categoria Esordienti, rilasciata dal Presidente del S.G.S. in data 21/03/2017; Copia estratto CU n.212 del 12/04/2017 del C.R. Lazio SGS. Sono stati altresì allegati i verbali di audizione del sig. Boni David, allenatore Soc. Ferentino Calcio, del sig. Alessandro D’Amico, allenatore di base, tesserato in qualità di dirigente responsabile della Scuola Calcio per la ASD Pro Calcio Terracina, ed in particolare i verbali di audizione dei deferiti indicati in oggetto e del Sig. Sbaraglia Riccardo, tesserato in qualità di allenatore per la ASD Città di Terracina, i verbali di audizione dei sigg.ri Silvano Coletta, dirigente ASD Ferentino Calcio, Salvatore Leoni, direttore sportivo società Città di Sonnino, del calciatore Luca Galuppi, società Tecchiena Calcio e verbale di audizione del Sig. Marco Arcese, iscritto nei ruoli tecnici federali. E’ stata altresì rilasciata dichiarazione in data 14/10/2017, dal sig. Maurizio Margutta, Responsabile dell’Attività di base del C.R. Lazio. Dalla complessa attività d’indagine, è emerso che la società Pro Calcio Terracina ha partecipato al Torneo Nazionale in argomento con una squadra composta di fatto da una Rappresentativa di calciatori tesserati con altre società della provincia di Latina, previa organizzazione di stage/provini, non autorizzati dagli organi federali competenti, che si sono svolti nel mese di marzo 2017 presso il campo la Stazione di Terracina, a cui hanno partecipato giocatori tesserati con varie società della Provincia di Latina, nonostante l’art. 3 del Regolamento del Torneo prevedesse espressamente l’utilizzo di soli numero tre (3) prestiti, secondo quanto previsto dal C.U. n.1 del SGS del 1 luglio, punto 2/ 6, pagina 22. La Procura, ha altresì rilevato che il Responsabile dell’organizzazione dei Tornei della società ASD Ferentino Calcio ha omesso ogni utile verifica per evitare il comportamento non regolamentare della società Pro Calcio Terracina. Dagli elementi probatori acquisiti in sede di indagine, la Procura ha accertato comportamenti disciplinari violativi delle norme regolamentari posti in essere dai soggetti partecipanti a detta manifestazione ed indicati in oggetto. Vengono contestati all’allenatore del Ferentino Calcio, Sig. Boni David ed all’allenatore D’Amico Alessandro, della società Pro Calcio Terracina, i comportamenti omissivi avuti nella circostanza non verificando le norme di partecipazione dei calciatori fissati nel comunicato del SGS e, pertanto, vengono deferiti con atto autonomo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Ai Presidenti e Dirigenti delle Società partecipanti al Torneo Nazionale in riferimento, e precisamente al Sig. Rinaldi Alessandro, Presidente della Società SS. Michele e Donato, al Sig. Danesin Claudio, Presidente della Società Aurora Vodice Sabaudia, al Sig. Forcina Antonio, Presidente della Società Cassio Club, al Sig. Monacelli Claudio, Presidente della Società Città di Sonnino, al Sig. Luccone Antonio, Presidente della Società La Rocca Calcio, al Sig. Naddeo Gaetano, Presidente della Società SS. Pietro e Paolo ed al Dirigente Botta Andrea della Società Academy Terracina, ed al Dirigente Bono Giuseppe della società POL.D. Terracina Calcio S.r.l., vengono contestati i loro comportamenti, per aver violato le norme regolamentari all’uopo diramate, stabilite per la partecipazione al suddetto Torneo, in quanto hanno autorizzato e comunque consentito che calciatori della categoria esordienti, tesserati per diverse società della provincia di Latina, prendessero parte a stage/provini, organizzati presso gli impianti sportivi “La Stazione” di Terracina, dal Responsabile della Scuola Calcio della società Pro Calcio Terracina, Sig. Alessandro D’Amico, finalizzati alla composizione di una Rappresentativa della Società Pro Calcio Terracina, sprovvista delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti. Tutto ciò considerato la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti sopra indicati e le loro società di appartenenza, SS. Michele e Donato, Aurora Vodice Sabaudia, Cassio Club, Città di Sonnino, La Rocca Calcio, SS. Pietro e Paolo, per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per fatti imputabili ai rispettivi presidenti e le società POL.D. Terracina Calcio S.r.l., Ferentino Calcio (già Pro Calcio Ferentino), Pro Calcio Terracina, Academy Terracina per violazione dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per fatti imputabili ai loro tesserati. L’Avv. Simone Di Leginio ha presentato memoria difensiva nell’interesse del Sig. Alessandro Rinaldi, in proprio e nella qualità di Presidente della Soc. SS. Michele e Donato, chiedendo nelle conclusioni, in via principale, la nullità dell’atto di deferimento, per difetto di competenza, per manifesta incertezza circa l’Organo di Giustizia Sportiva dinnanzi al quale la difesa avrebbe dovuto essere presente entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di conclusione delle indagini e per difetto di competenza in quanto inoltrato al Settore Tecnico della F.I.G.C.. Non considera valida la notifica del 9/04/2018, avvenuta per mero errore materiale nella precedente notifica. Il legale pone all’attenzione che la Società ha rilasciato l’autorizzazione per degli allenamenti presso la Società Pro Calcio Terracina, e non per stage o provini. Chiede il legale, nelle conclusioni, la nullità del provvedimento ed in via subordinata l’archiviazione od il minimo edittale della pena. L’Avv. Matteo Sperduti ha inviato memorie difensive per le seguenti società: Pol.D. Terracina Calcio S.r.l., ASD Academy Terracina, ASD Città di Sonnino, ASD Aurora Vodice Sabaudia e ASD Pro Calcio Terracina. Pone all’attenzione la posizione del Sig. Botta Andrea, in quanto all’atto dell’episodio in trattazione, il predetto era dirigente della Società Academy Terracina e non Presidente. In merito a tutte le altre posizioni, segnala il legale che avendo la Corte Federale ridotto la squalifica dell’allenatore D’Amico Alessandro a n.3 mesi, chiede la sospensione del procedimento al fine di valutare le accuse di cui rispondere; chiede la nullità dei provvedimenti in quanto irregolari a seguito della “rinotifica” del precedente deferimento datata 9 aprile 2018, trovandosi di fronte a due atti uguali ed erronei. Nel merito, il legale segnala che la Procura non dimostra la partecipazione dei giocatori che hanno preso parte ai provini / stage per una manifestazione non autorizzata, quindi nessuna violazione può essere imputata alle società per il fatto in argomento. Nelle conclusioni, il legale chiede per le predette società in via principale la sospensione del procedimento in attesa della motivazione relativa alla sanzione inflitta a carico del D’Amico e la nullità del deferimento non avendo garantito il rispetto dei diritti di difesa dei soggetti deferiti; in via subordinata chiede una sanzione minima, tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali al riguardo. In particolar modo, il legale pone all’attenzione le situazioni del deferito Bono Giuseppe, precisando che al momento dei fatti accaduti, risultava essere tesserato per la Società ASD Città di Terracina e non con la Pol.D. Terracina Calcio S.r.l.. Il legale Avv. Gianluca De Meo ha trasmesso apposita istanza, chiedendo il rinvio della trattazione del deferimento relativo alla posizione della Società ASD Cassio Club e del suo legale rappresentante, in quanto legittimamente impedito a comparire nel presente procedimento, allegano adeguata motivazione. All’udienza del 21 giugno 2018, era presente per la Procura Federale l’Avv. Luca Sanzi e, per i deferiti, l’Avv. Simone Di Leginio in rappresentanza della ASD SS. Michele e Donato e del suo legale Rappresentante e l’Avv. Matteo Sperduti in rappresentanza della Società Pol.D. Terracina Calcio S.r.l. e del Sig. Bono Giuseppe, della ASD Academy Terracina e del Sig. Botta Andrea, della ASD Città di Sonnino e del Sig. Monacelli Candido, della ASD Aurora Vodice Sabaudia e del Sig. Danesin Claudio e della ASD Pro Calcio Terracina; nessuno era altresì presente per le parti deferite. Preliminarmente si dava atto della richiesta di rinvio pervenuta da parte dell’Avv. De Meo, per i deferiti Forcina Antonio e ASD Cassio Club e pertanto, il Tribunale Federale Territoriale, disponeva la separazione del procedimento relativo a tali due posizioni con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del C.G.S., in riferimento all’art.38, comma 5 lett. c) del Codice di Giustizia di Giustizia Sportiva del CONI. Decidendo che le ulteriori questioni preliminari e pregiudiziali fossero decise unitamente al merito, dispone aprirsi la discussione. La Procura Federale insisteva nel deferimento, chiedendo che per i deferiti l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Rinaldi Alessandro, Botta Andrea, Danesin Claudio, Forcina Antonio, Monacelli Candido, Bono Giuseppe, Luccone Antonio e Naddeo Gaetano, l’inibizione di n°3 mesi; - ASD Ferentino Calcio, l’ammenda di Euro 1.500,00; - ASD Pro Calcio Terracina, l’ammenda di Euro 2.000,00; - ASD SS. Michele e Donato, ASD Aurora Vodice Sabaudia, ASD Academy Terracina, ASD Cassio Club, ASD Città di Sonnino, ASD La Rocca Calcio, ASD SS. Pietro e Paolo e la Pol.D. Terracina Calcio S.r.l., l’ammenda di Euro 600,00. I difensori si riportavano alle proprie memorie e chiedevano il proscioglimento dei loro assistiti. Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che i fatti oggetto del deferimento appaiono provati. Innanzitutto, non sono accogli bili le eccezioni preliminari relative alla violazione degli artt. 32 ter, comma 4 e 32 quinquies, comma 3 del C.G.S., in quanto vi è ampia giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI che afferma la non perentorietà del termine di cui al primo articolo citato e non vi è inoltre alcun termine per l’iscrizione sul registro degli indagati (Sent. CFA C.U. n°094/CFA). Ugualmente, non è condivisibile l’eccezione relativa alla presunta litispendenza e/o comprensione del diritto di difesa. A ben vedere infatti, la Procura Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. e poi, con successivo atto notificato ai deferiti ha rettificato il proprio errore materiale, deferendoli dinanzi questo competente Tribunale. Non risulta quindi né essere stato istaurato un procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare né tanto meno è stato compromesso il diritto di difesa ai deferiti che hanno infatti, al contrario, ben potuto svolgere le proprie argomentazioni difensive. Parimenti non può essere accolta la richiesta di sospensione in quanto tale istituto non è disciplinato nel C.G.S. al di fuori dei casi previsti dall’art. 34 bis, comma 5 del C.G.S.. Per quanto attiene i fatti oggetto del deferimento, gli stessi appaiono provati; a sostegno, l’esaustivo apparato documentale prodotto e l’istruttoria svolta dalla Procura Federale, comprovano le condotte illecite commesse dai deferiti. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene di dover ridurre l’entità, rispetto a quanto proposto dalla Procura Federale, per renderla congrua rispetto all’entità de comportamenti posti in essere.

Dagli atti inoltre risulta che il Sig. Bono Giuseppe, all’epoca dei fatti fosse tesserato per la società con matricola 49880, oggi Pol.D. Terracina Calcio S.r.l., già Pol. Sonnino. Tutto ciò premesso e stabilito, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di disporre la separazione delle posizioni relative alla Società ASD Cassio Club e del suo legale rappresentante, Sig. Forcina Antonio e per il restante dichiara di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe e, pertanto, di comminare le seguenti sanzioni: - Rinaldi Alessandro, Botta Andrea, Danesin Claudio, Monacelli Candido, Bono Giuseppe, Luccone Antonio e Naddeo Gaetano, l’inibizione di n°1 mese; - ASD Ferentino Calcio, l’ammenda di Euro 1.500,00; - ASD Pro Calcio Terracina, l’ammenda di Euro 1.500,00; - ASD SS. Michele e Donato, ASD Aurora Vodice Sabaudia, ASD Academy Terracina, ASD Città di Sonnino, ASD La Rocca Calcio, ASD SS. Pietro e Paolo e la Pol.D. Terracina Calcio S.r.l., l’ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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