C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 19/10/2017 – Delibera – OLIMPICA TIVOLI – NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA
OLIMPICA TIVOLI - NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. 93 del 5.10.2017 - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società OLIMPICA TIVOLI con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore ORALNDI Gianluca (NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA)in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 418 del 18.05.2017 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS; - il reclamo è fondato. Infatti,il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 418 del 18.05.2017 per recidività in ammonizione V infrazione - considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. - quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore ORLANDI Gianluca alla gara in oggetto Visto l'art. 22 comma 2 del CGS PQM DELIBERA a) di irrogare alla società NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00 b) di inibire il dirigente accompagnatore ALIVERNINI Emiliano (NUOVA POLISPORTVA AGOSTA) fino al 03.11.2017; c) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore ORLANDI Gianluca (NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA) nulla sulla tassa reclamo