C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 25/10/2017 – Delibera – COMPAGNIA PORTUALE CV2005 – MONTEFIASCONE
COMPAGNIA PORTUALE CV2005 – MONTEFIASCONE
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 102 dell'11.10.2017 - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società COMPAGNIA PORTUALE CV2005 a seguito di tempestivo preannuncio e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara dalla società MONTEFIASCONE. La reclamante osserva che la suddetta società al 26' del secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 2 NARDECCHIA Flavio classe 1998 con il calciatore GUERRINI Luca classe 1995.
In funzione della suddetta sostituzione la società MONTEFIASCONE si è venuta a trovare al 26' del secondo tempo con soli due calciatori in fascia di età contravvenendo a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 5.7.2017 che prevede l'obbligo di impiego sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa di almeno tre calciatori distinti in relazione delle seguenti fasce di età: uno nato dall' 1.1.1997 - uno nato dall'1.1.1998 - uno nato dall'1.1.1999 Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali si rileva che la società MONTEFIASCONE cronologicamente ha effettuato le seguenti sostituzioni 1) al 17' del secondo tempo esce il n. 3 KARAFILI Evelino classe 1997 entra il n. 18 ZOLLA Gabriel (classe 1998) 2) al 19' del secondo tempo esce il n. 7 SCAPPATICCI Marco (classe 1999) entra il n. 13 D' ALESSIO Marco (classe 1999) 3) al 26' del secondo tempo esce il n. 2 NARDECCHIA Flavio (classe 1998) entra il n. 16 GUERRINI Luca (classe 1995) 4) al 36' del secondo tempo esce il n. 4 FINOCCHI Sandro (classe 1993) entra il n. 14 FIORETTI Gianmarco (classe 1997) 5) al 41' del secondo tempo esce il n. 9 CISSE Yassou (classe 1993) entra il n. 17 PANICHI Daniele (classe 1998) Come si evince, la società MONTEFIASCONE non ha ottemperato a quanto previsto dal C.U. n. 1 del 5.7.2017 essendosi trovata con soli due calciatori in fascia di età come previsto dal C.U. n. 1 del 5.7.2017 In virtù all'art. 17 comma 5 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società COMPAGNIA PORTUALE CV2005; b) di infliggere alla società MONTEFIASCONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. Da restituire la tassa reclamo.