C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 02/11/2017 – Delibera – TEVERE ROMA – NUOVO BORGO SAN MARTINO

TEVERE ROMA - NUOVO BORGO SAN MARTINO

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe RILEVA al 15' del secondo tempo,l'arbitro espelleva dal campo il calciatore SERMONETA Davide (TEVERE ROMA) per doppia ammonizione e per avergli rivolto frasi offensive e minacciose Al 19' del secondo tempo dopo la segnatura di una rete da parte della società NUOVO BORGO SAN MARTINO,si creava una zuffa tra i calciatori TOMMASETTO Alessio (TEVERE ROMA), COPPONI Riccardo (NUOVO BORGO SAN MARTINO). L'arbitro provvedeva ad espellerli. Nasceva una seconda rissa che coinvolgeva calciatori e tesserati di entrambe le società che si scambiavano calci e pugni. L'arbitro identificava i seguenti calciatori TEVERE ROMA:LANDOLINA Simone n. 6 ZITO Diego n. 5 TUBANI Andrea n. 11 Sig. MONTEBOVI Angelo (assistente di parte) e Sig. CALDANI Alessandro (dirigente) NUOVO BORGO SAN MARTINO: GRAVIERO Francesco n. 10, PULCINO Dario n. 2, MATTIUZZI Ludovico n. 9, PARADISO Luca n. 5, Sig. CECCHINI Franco (massaggiatore). L'arbitro, allo scopo di tutelare la propria incolumità, considerato il clima venutosi a creare, non comunicava i provvedimenti disciplinari e considerava i suddetti tesserati espulsi. Per l'effetto, quindi, le due società si sono trovate in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito dalla regola 3 del Regolamento del gioco del calcio. Visto che l'anticipata conclusione della gara debba essere ascritta ad entrambe le società, in virtù all'art. 17 comma 1 del CGS DELIBERA - di infliggere alle società TEVERE ROMA e NUOVO BORGO SAN MARTINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda per entrambi di euro 100,00; - di inibire il Sig. COLANTONI Alessandro (TEVERE ROMA) fino al 24.11.2017, - di squalificare il Sig. MONTEBOVI Angelo (TEVERE ROMA) fino al 24.11.2017; - di squalificare per due gare effettive i seguenti calciatori: TEVERE ROMA TOMMASETTI Alessio, LANDOLINA Simone ZITO Diego e TUBANI Andrea, SERMONETA Davide - di inibire il Sig. CECCHINI Franco (massaggiatore) della Società NUOVO BORGO SAN MATINO fino al 24.11.2017 - di squalificare per due gare effettive i seguenti calciatori della Società NUOVO BORGO SAN MARTINO: GRAVIERO Francesco, PULCINI Dario, MATTIUZZI Ludovico, PARADISO Luca - squalificare fino al 31.12.2017 COPPONI Riccardo, della Società NUOVO BORGO SAN MARTINO, perché a seguito della sua espulsione, rivolgeva all'arbitro gravi offese e minacce e dopo averlo afferrato per una spalla lo spintonava.

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