C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 144 del 09/11/2017 – Delibera – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – LODIGIANI CALCIO

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA - LODIGIANI CALCIO

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 93 del 5.10.2017 Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto dalla distinta presentata all'arbitro risulta che il Sig. CARABETTA Luca svolgeva l'incarico di assistente di parte. Successivamente al 26' circa del secondo tempo sostituiva come calciatore il n. 9 DAMIANI Andrea. In funzione di tale sostituzione la gara non ha avuto regolare svolgimento e quindi chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti di ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS, risulta che al 26' del secondo tempo la società LODIGIANI 2005 sostituiva il n. 9 DAMIANI Andrea con il n. 16 CARABETTA Luca. Il reclamo non può essere accolto. L'art. 17 comma 6 lett. b) del CGS indica chiaramente che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nelle infrazioni alle norme sull'impiego degli Assistenti di parte, perché sono soggetti regolarmente tesserati per la società e non abbiano in pendenza squalifica o inibizione. Osservato che il calciatore CARABETTA Luca è regolarmente tesserato per la società LODIGIANI 2005 e che nella gara in epigrafe non aveva pendenze di squalifiche. Ritenuto, altresì, che per l'infrazione commessa, vadano comunque applicate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Visto l'art. 17 comma 6 del CGS lett.b) DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA b) di confermare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA - LODIGIANI 2005 0 - 1 c) di comminare alla società LODIGIANI 2005 l'ammenda di euro 100.00 d) di inibire il Sig. BELVISI Simone (LODIGIANI 2005) fino al 24.11.2017. La tassa reclamo va incamerata.

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