C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 176 del 30/11/2017 – Delibera – ALBA SANT ELIA – ATLETICO SAN BASILIO 1960

ALBA SANT ELIA - ATLETICO SAN BASILIO 1960

Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 20’ del primo tempo l’arbitro espelleva per condotta sleale il Sig. RUBECHI Franco ((ATLETICO SAN BASILIO 1960) - al 36º del I tempo l'arbitro espelleva il calciatore PASQUALE Simone (ATLETICO SAN BASILIO 1960) per avere proferito espressione blasfema. A seguito di tale provvedimento disciplinare, l'arbitro veniva accerchiato da quasi tutti i calciatori della Società. In particolare il Sig. DE PALMA Daniel (ATLETICO SAN BASILIO 1960) già ammonito al 22º del I tempo per proteste reiterava altre proteste meritevoli di seconda ammonizione. Nel contempo, fra i più facinorosi il Sig. VALENZI Maverick (ATLETICO SAN BASILIO 1960), avvicinava l'arbitro con atteggiamento aggressivo facendolo indietreggiare profferendo al suo indirizzo espressioni offensive. Anche il Sig. RUGGIERO Alessio (ATLETICO SAN BASILIO 1960) minacciava l'arbitro. Il Direttore di gara chiedeva l'intervento del capitano della squadra per fare allontanare i propri compagni di squadra ma questi è stato solidale con gli stessi. Conseguentemente i succitati calciatori DI PALMA Daniel - VALENZI Maverick e RUGGIERO Alessio sono da considerare espulsi. L'arbitro, profondamente spaventato per l'atteggiamento aggressivo e minaccioso dei calciatori della Società ATLETICO SAN BASILIO 1960, a tutela della propria incolumità decideva di proseguire la gara pro-forma dal 35º del I tempo sul seguente punteggio: ALBA SANT ELIA - ATLETICO SAN BASILIO 1960 2 - 0. Considerato tra l’altro che l’arbitro avrebbe dovuto espellere i calciatori citati della società ATLETICO SAN BASILIO 1960, questa sarebbe rimasta in campo con soli 6 calciatori effettivi. Pertanto non notificava l'espulsione dei calciatori sopra citati. Alla fine del I tempo, su richiesta della Società ospitante, interveniva la Forza Pubblica che ripristinava l'ordine e l'arbitro proseguiva la gara senza che si verificassero ulteriori incidenti. Da quanto sopra descritto si osserva che la mancata regolare conclusione della gara in epigrafe è da addebitarsi alla Società ATLETICO SAN BASILIO 1960. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA - di infliggere alla Società ATLETICO SAN BASILIO 1960 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 150,00 - di squalificare i sottoelencati calciatori della Società ATLETICO SAN BASILIO 1960 VALENZI Maverick per tre gare effettive DE PALMA Daniel per due gare effettive PASQUALE Simone per una gara effettiva RUBECHI Franco per una gara effettiva RUGGIERO Alessio per una gara effettiva.

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