C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 14/12/2017 – Delibera – SPORTING SAN CESAREO – ACDS GROUP

SPORTING SAN CESAREO - ACDS GROUP

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 144 del 9.11.2017 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SPORTING SAN CESAREO e con il quale si deduce che l'arbitro ha sospeso la gara di cui in epigrafe al 38' del primo tempo a causa di una bomba d'acqua abbattutasi sul terreno di gioco sul risultato di 2 - 0 a favore della società SPORTING SAN CESAREO. La reclamante osserva che l'arbitro non ha provveduto ad effettuare il sopralluogo sul terreno di gioco ma ha deciso unilateralmente di sospendere la gara. Successivamente ha smesso di piovere ed il terreno di gioco era praticabile. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara a partire dal 38' del primo tempo al momento della sospensione. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS, rileva che la gara in epigrafe è stata sospesa al 36' del primo tempo per impraticabilità del terreno di gioco causata da pioggia. Come riferisce l'art. 60 delle NOIF, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco per intemperie e per ogni altra causa, è esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo in epigrafe dalla società SPORTING SAN CESAREO b) gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza. La tassa reclamo va incamerata.

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