C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 221 del 04/01/2018 – Delibera – NUOVO COS LATINA – LA SETINA

NUOVO COS LATINA - LA SETINA

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 144 del 9.12.2017 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società LA SETINA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto il direttore di gara non permetteva di prendere parte ad un tesserato della società reclamante. Infatti, l'arbitro all'atto del riconoscimento non consentiva al tesserato CONSOLI Francesco nato il 14.11.1956 in lista con il n. 18 nonostante munito di regolare documento di riconoscimento. Il direttore di gara, avrebbe sostenuto che il tesserato CONSOLI ha svolto il ruolo di allenatore. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara. - Esaminati gli atti ufficiali come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) e sentito l'arbitro designato e lette le memorie pervenute dalla società COS LATINA si può così riassumere i fatti accaduti. - Prima dell'inizio della gara l'arbitro si portava nello spogliatoio riservato alla società LA SETINA per la prevista identificazione dei calciatori. Uno di questi iscritto in lista con il n. 18 (calciatore di riserva), non indossava l'equipaggiamento regolamentare previsto dalla regola 4 del regolamento del gioco del calcio. Nello specifico indossava un paio di jeans, camicia, cravatta e giacca. - L'arbitro invitava il calciatore CONSOLI a regolarizzare il proprio equipaggiamento per tutta risposta il suddetto calciatore gli ha rivolto offese e minacce. - Visto il momento di tensione e la scomposta reazione del calciatore il direttore di gara non ha notificato l'inibizione a prendere parte alla gara al Sig. CONSOLI Francesco in quanto anche il dirigente accompagnatore ed il capitano non sono intervenuti a tutelare la propria incolumità. - Successivamente, nello spogliatoio arbitrale il Sig. ALONZI Roberto (LA SETINA) richiedeva la restituzione dei documenti e per proteste nei confronti dell’arbitro manifestava la volontà di non disputare la gara. - Dopo aver identificato i calciatori della società COS LATINA al termine del 45' di tempo di attesa non dava inizio alla gara - In considerazione a quanto sopra, la società LA SETINA è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti alla gara - In virtù all'art. 53 comma 1 delle NOIF e art. 17 comma 1 del CGS DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società LA SETINA b) di infliggere alla società LA SETINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 300,00 (II infrazione) La tassa reclamo va addebitata.

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