C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 11/01/2018 – Delibera – REAL MONTELANICO – TOR PIGNATTARA

REAL MONTELANICO - TOR PIGNATTARA

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui C.U. n. 197 del 14.12.2017 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società REAL MONTELANICO con il quale deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il portiere della squadra avversaria indossava la maglia di gioco dello stesso colore di quella dell'arbitro. Inoltre, la reclamante sostiene che l'arbitro avrebbe ammonito per due volte il calciatore n. 16 della società TOR PIGNATTARA senza provvedere alla sua espulsione. - Per l'effetto non specifica alcuna richiesta in merito per la ripetizione della gara, tanto meno la vittoria a tavolino. - Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) e sentito l'arbitro in merito alle lagnanze della reclamante, questi afferma che non si è creato alcun disturbo alla gara per l'effetto cromatico della maglia di gioco. Inoltre sostiene che il calciatore n. 16 Sig. COCCIA Enrico è stato ammonito una sola volta al 41' del 1º tempo per fallo di gioco. PQM DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla società REAL MONTELANICO b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: REAL MONTELANICO - TOR PIGNATTARA 2 - 2. La tassa reclama va incamerata.

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