C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 11/01/2018 – Delibera – BOLSENA A.S.D. – ORTANA CALCIO 1919

BOLSENA A.S.D. - ORTANA CALCIO 1919

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 209 del 21/12/2017. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società BOLSENA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per la posizione irregolare del calciatore nº 17, non identificabile, nelle fila della Società ORTANA CALCIO 1919 perché non inserito nella distinta di gara. Questi risulta subentrante al nº 10 al 31º del II tempo, così come riportato sul rapporto di fine gara compilato dall'arbitro designato. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova(ex art. 35 CGS) si rileva, che l'arbitro, così come riportato sul rapportino di fine gara riferisce di un errore di compilazione infatti, la sostituzione del nº 10 (STATI BERGANTICINICO) è stata effettuata con il nº 16 PELLEGRINI Simone Questo Organo Giudicante ha contattato l'arbitro, il quale con supplemento di rapporto ha confermato il proprio errore e uccessivamente corretto nella refertazione. Pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, la gara ha avuto regolare svolgimento PQM DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla Società BOLSENA - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: BOLSENA - ORTANA CALCIO 1919 3 - 3. La tassa reclamo va incamerata.

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