C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 25/01/2018 – Delibera – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – W3 ROMA TEAM

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA - W3 ROMA TEAM

Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - Al 22' del secondo tempo l'arbitro espelleva il n. 10 della società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA Sig. TRIOLA Alessandro per avergli rivolto espressioni offensive. - Al 25' del secondo tempo l'arbitro ammoniva il Sig. VENTURINI Luca della società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA, alla notifica del provvedimento disciplinare compiva il gesto di colpirlo con un pugno pertanto lo espelleva. - Al 29' del secondo tempo l'arbitro espelleva il n. 18 Sig. RUBINIO Andrea della società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA per comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Successivamente trattenendolo per un braccio protestava nei suoi confronti. - Al 29' del secondo tempo l'arbitro espelleva il n. 7 Sig. IASPARRONE Andrea della società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA per atteggiamento particolarmente aggressivo nei suoi confronti. Lo avvicinava e dopo aver preso una rincorsa lo colpiva con un calcio ad un braccio e al costato provocandogli intenso dolore. - In conseguenza a tale aggressione, l'arbitro, non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche di continuare la gara, la sospendeva definitivamente al 30' del secondo tempo sul seguente punteggio: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA - W3 ROMA TEAM 1 - 2. - l'arbitro, a tutela della propria incolumità chiedeva l'intervento della Forza Pubblica. - Persistendo il dolore, l'arbitro si portava presso il Pronto Soccorso di Albano Laziale dove gli riscontravano trauma arto superiore, emocostato sinistro guaribile in gg. 5 s.c. - Nel corso della gara l'arbitro aveva allontanato il Sig. ROSA Alessandro - assistente di parte Società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA per avergli rivolto espressioni offensive.

- A fine gara, il dirigente accompagnatore della società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA Sig. ANDREOZZI Natalino si rifiutava di firmare il rapportino compilato dall'arbitro. - Infine, sostenitori della società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose. - In considerazione di quanto sopra esposto, l'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA. - In virtù all'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) Di infliggere alla società CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di euro 200,00. b) Di inibire il Sig. ANDREOZZI Natalino (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA) fino al 9.2.2018 c) Di squalificare il Sig. ROSA Alessandro (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA)fino al 2.2.2018 d) Di squalificare fino al 30.6.2020 il calciatore IASPARRONE Andrea (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA) e) Di squalificare per due gare effettive TRIOLA Alessandro - VENTURINI Luca - RUBINO Alessandro (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA) Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle norme amministrative disposto dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014.

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