C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 14/02/2018 – Delibera – LA RUSTICA – ATLETICO LARIANO 1963

LA RUSTICA - ATLETICO LARIANO 1963

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 252 del 24.1.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società ATLETICO LARIANO 1963 con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società LA RUSTICA al 91' del secondo tempo sostituiva il n. 11 GUBINELLI Fabio con il calciatore n. 16 GIRARDI Mattia. - La reclamante afferma che il calciatore appena sostituito GUBINELLI Fabio rientrava in campo senza autorizzazione da parte degli ufficiali di gara e vi rimaneva per circa due minuti. Pertanto la società LA RUSTICA si è venuta a trovare in campo con 12 calciatori. - Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino oppure in subordine la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro. - Il reclamo è infondato. - Esaminati gli atti ufficiali e sentito l'arbitro designato, questi conferma quanto riportato sul referto di gara - Al 47' del secondo tempo l'arbitro espelleva per doppia ammonizione il calciatore GUBINELLI Fabio (LA RUSTICA) perché dopo essere uscito dal terreno di gioco a seguito della sostituzione, vi rientrava. - l'arbitro, con supplemento di rapporto conferma che il calciatore GUBBINELLI è rientrato in campo per pochi secondi e non ha partecipato in nessuna azione di gioco. PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società ATLETICO LARIANO 1963 b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: LA RUSTICA - ATLETICO LARIANO 1963 2 - 1. La tassa reclamo va addebitata.

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