C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 303 del 01/03/2018 – Delibera – PONZA – NUOVA REAL SPIGNO

PONZA - NUOVA REAL SPIGNO

Il Giudice sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 241 del 18.01.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società PONZA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore JALLOW Samba nato a Gambia il 4.6.1998 e per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. - Il reclamo è fondato. Infatti l'ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo Giudicante comunica che il citato calciatore JALLOW Samba nato il 4.6.1998 non risulta tesserato per la società NUOVA RELA SPIGNO alla data della disputa della gara. - In virtù all'art. 17 comma 5 del CGS DELIBERA a) Di accogliere il reclamo proposto dalla società PONZA b) Di infliggere alla società NUOVA REAL SPIGNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00 c) Di inibire il Sig. MASSA Angelo (NUOVA REAL SPIGNO) fino al 23.03.2018 La tassa reclamo va restituita.

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