C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 303 del 01/03/2018 – Delibera – CASTELNUOVESE CALCIO – TOR SAPIENZA S.R.L.

CASTELNUOVESE CALCIO - TOR SAPIENZA S.R.L.

Il Giudice sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 284 del 15.02.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CASTELNUOVESE CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe è stata sospesa dall'arbitro al 20' del secondo tempo per presunta aggressione da parte di proprio calciatore al direttore di gara - Il ricorso non può essere preso in esame in quanto, l'arbitro, da quanto in atti, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) riporta di aver espulso al 20' del secondo tempo i seguenti cinque calciatori partecipanti al gioco della società CASTELNUOVESE CALCIO per tentata aggressione nei suo confronti: AMBROSINI Emanuele - SCANDILIATO Leonardo - MARIANI Edoardo - SALVATORI Marco - SANTONE Andrea. - La gara, considerato le espulsioni sopra riportate, non poteva essere conclusa in quanto la società CASTELNUOVESE CALCIO si è venuta a trovare in campo con soli 6 calciatori effettivi. - In virtù all'art. 17 comma 1 del CGS DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla società CASTELNUOVESE CALCIO b) Di infliggere alla società CASTELNUOVESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00. La tassa reclamo va incamerata.

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