C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 03/04/2018 – Delibera – NETTUNO – VIRTUS MOLE

NETTUNO - VIRTUS MOLE

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 241 del 18.01.2018 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società VIRTUS MOLE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa, sotto falso nome, ha preso parte il calciatore PASTURENZI Daniele al posto del calciatore CARLETTI Yuri indicato in distinta dalla società NETTUNO con la maglia n. 9 - la reclamante asserisce che il calciatore PASTURENZI Daniele è stato squalificato con C.U. n. 197 del 14.12.2017 per due gare effettive e quindi non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. - esaminati gli atti ufficiali, questo Organo Giudicante in data 19.02.2018 trasmetteva alla Procura Federale presso la FIGC gli atti relativi alla stessa chiedendo di effettuare ulteriori accertamenti al fine di approfondire l'effettiva identità del calciatore che ha indossato la maglia n. 9 fra i Sigg. PASTURENZI Daniele e CARLETTI Yuri Con relazione di chiusura inoltrato il 12 marzo 2018, pervenuta a questo Organo Giudicante in data 19.03.2018, la Procura Federale presso la FIGC presentava relazione di chiusura dell'attività inquirente in merito alla gara in epigrafe con le risultanze istruttorie e le considerazioni conclusive. Il giocatore PASTURENZI Daniele, tesserato per la società ASD NETTUNO ha da subito ammesso di aver giocato la gara contro la società ASD VIRTUS MOLE del 14.01.2018, in costanza di squalifica, inflittagli dal G.S. in data 14.12.2017 con C.U. n. 197, sotto falso nome, mediante il documento di identità n. AR9338602, emesso a nome di CARLETTI Yuri in data 8.6.2018 dal Comune di Nettuno (RM), alterandolo mediante sostituzione della fotografia. Il dirigente accompagnatore, LIGUORI Marco, tesserato per la società NETTUNO , ha confermato la propria presenza e ha riconosciuto la firma posta in calce alla distinta della formazione dell'ASD NETTUNO, presentata al direttore di gara per giocare la gara di campionato di seconda categoria - girone I - in data 14.01.2018, ma di non averla compilata. LIGUORI, al riguardo ha evidenziato che, sebbene i compiti a lui assegnati siano la gestione dell'impianto sportivo, del settore giovanile e della scuola calcio, si è trovato presente in quell'occasione per sostituire il dirigente della prima squadra che mancava quel giorno. Ha inoltre detto che, non avrebbe potuto comunque accorgersi della sostituzione di persona/identità poichè non conosce i giocatori della prima squadra, avendo lui a che fare solo con i ragazzi del settore giovanile e scuola calcio, che conta circa 150 ragazzi di diverse età. Il giocatore CARLETTI Yuri, tesserato per la società NETTUNO, ha confermato che PASTURENZI Daniele ha utilizzato la sua carta di identità, alterandola mediante sostituzione della fotografia, per giocare la gara contro l'ASD VIRTUS MOLE, in data 14.01.2018. In considerazione di quanto sopra riportato, ovviamente la società NETTUNO ha violato quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del CGS. Pertanto, in virtù all'art. 17 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società VIRTUS MOLE b) di infliggere alla società NETTUNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 300,00 c) di squalificare il Sig. LIGUORI Marco (NETTUNO) fino al 30.09.2018. Contrariamente a quanto dichiarato ha svolto in più circostanze il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra (gare del 2.12.2017, 12.12.2017 e 16.12.2017) d) di squalificare il calciatore PASTORENZI Daniele (NETTUNO) per 5 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.

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