C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2018 – Delibera – AUDACE – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

AUDACE - ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 338 del 21.03.2018 esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CALI Aimone in quanto squalificato per due gare effettive come risulta dal C.U. n. 145/AA del 5.3.2018 della FIGC invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS Il reclamo è fondato. Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica irrogatagli con C.U. n. 145/AA della FIGC del 5.3.2018 per due gare effettive relativi al procedimento n. 32 su comunicazione della Procura Federale. Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore CALI Aimone alla gara in oggetto. Visto l'art. 22 comma 2 del CGS PQM DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO b) di irrogare alla società AUDACE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 150,00 c) di inibire il dirigente accompagnatore MANNI Angelo (AUDACE) fino al 27.04.2018 d) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore CALI Aimone (AUDACE) Nulla sulla tassa reclamo

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