C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 10/05/2018 – Delibera – TOR DE CENCI – CITTA DI POMEZIA

TOR DE CENCI - CITTA DI POMEZIA

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. 364 del 13.04.2018. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società TOR DE CENCI e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara dalla società CITTA DI POMEZIA. La reclamante osserva che la società CITTA DI POMEZIA ha schierato, sin dall'inizio della gara, i seguenti calciatori in fascia di età previsti per il campionato di 1º categoria - n. 1 SCALIBASTRI Gianluca nato il 23.9.1996 - n. 9 PEZZERA Vincenzo nato il 21.12.1995 - n. 11 LORI Lorenzo nato il 13.10.1994 - n. 14 ZANOTTI Gianluca nato il 28.5.1995. La società CITTA DI POMEZIA nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni: 1) al 40' del secondo tempo esce il n. 9 PEZZERA Vincenzo (nato il 21.12.1995) entra il n. 13 CAPRIOTTI Simone (nato il 22.08.1992) In considerazione di quanto sopra, la società CITTA DI POMEZIA ha trasgredito a quanto previsto dalle norme vigenti e per l'effetto chiede l'applicazione dell'art. 17 comma 5 del CGS Il reclamo è fondato. Infatti,esaminati gli atti ufficiali si evince che la società CITTA DI POMEZIA ha schierato in campo all'inizio della gara i sopraelencati calciatori in fascia di età previsti per il campionato di 1º categoria Al 40' del secondo tempo esce il n. 9 PEZZERA Vincenzo nato il 21.12.1995 ed entra il n. 13 CAPRIOLI Simone nato il 22.8.1992 Per effetto della suddetta sostituzione la società CITTA DI POMEZIA ha trasgredito a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.7.2017 In virtù dell'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società TOR DE CENCI; b) di comminare alla società CITTA DI POMEZIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 Nulla per la tassa reclamo.

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