C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 10/05/2018 – Delibera – VIS SGURGOLA CALCIO – F.C.COLLI LA LUCCA

VIS SGURGOLA CALCIO - F.C.COLLI LA LUCCA

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 362 del 12.4.2018 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società VIS SGURGOLA CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non è stata disputata per un errore di comunicazione dell'orario di inizio della gara. La reclamante asserisce di aver chiesto all'arbitro i trenta minuti del tempo di attesa ed osserva che alle ore 15. 10 veniva consegnata la distinta all'arbitro ed intorno alle 15,20 veniva effettuato il riconoscimento dei calciatori e dirigenti. Inoltre, il capitano della società FC COLLI LA LUCCA si rifiutava di sottoscrivere un documento di accettazione di ritardato inizio della gara. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino in subordine la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata ex art. 35 del CGS, l'arbitro riferisce che la società VIS SGURGOLA CALCIO si presentava all'impianto sportivo alle ore 15.08 consegnando documenti e distinta alle ore 15.25, pertanto non era possibile iniziare la gara entro il tempo di attesa di 30 minuti (la gara era programmata alle ore 15.00). L'arbitro invitava i capitani delle due società a sottoscrivere una dichiarazione che formalizzasse l'accordo per iniziare la gara dopo le ore 15.30. Non essendo d'accordo la società FC COLLI LA LUCCA la gara non aveva inizio. Con supplemento di rapporto chiesto all'arbitro questi ha precisato di aver effettuato il riconoscimento dei tesserati della società VIS SGURGOLA CALCIO alle ore 15.38. In relazione a quanto sopra in osservanza a quanto previsto dal CU n. 25/7 del 31.08.2017, per le gare di seconda categoria ai sensi degli art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle NOIF, il tempo di attesa è fissato in 30 minuti. Pertanto, la responsabilità della mancata disputa della gara va attribuita alla società VIS SGURGOLA CALCIO e per l'effetto, visto l'art. 17 comma 1 del CGS ed art. 53 delle NOIF DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società VIS SGURGOLA CALCIO b) di infliggere alla società VIS SGURGOLA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica. Si incamera la tassa reclamo.

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