C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 436 del 30/05/2018 – Delibera – PIANOSCARANO 1949 – AURELIO FIAMME AZZURRE

PIANOSCARANO 1949 - AURELIO FIAMME AZZURRE

Il Giudice Sportivo - Esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini procedurali previsti dal C.U. n. 111/A del 24.01.2018 dalla società AURELIO FIAMME AZZURRE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società PIANOSCARANO 1949 ha schierato in posizione irregolare il calciatore SERAFINI Luca che risulta squalificato con C.U. 417/a del 15.05.2018 per una gara effettiva e per effetto chiede la vittoria a tavolino. - Il reclamo è infondato. - Infatti, il citato calciatore SERAFINI Luca (PIANOSCARANO 1949) ha scontato la squalifica comminatagli, una giornata di gara per recidività in ammonizione (IV infr.) con C.U. n. 417 del 15.5.2018 nella gara di recupero PIANOSCARANO 1949 COMPAGNIA PORTUALE disputata il 16.5.2018. - Pertanto, come previsto dall’art. 22 comma 2 del CGS le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. - In considerazione di quanto sopra, il calciatore SERAFINI Luca ha preso parte alla gara in epigrafe avendone pieno titolo. PQM a) Di respingere il reclamo proposto dalla società AURELIO FIAMME AZZURRE b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: PIANOSCARANO 1949 AURELIO FIAMME AZZURRE 1 0 La tassa reclamo va incamerata.

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