C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 05/10/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOVARO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALVIANI MASSIMILIANO FINO AL 30/11/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 LND DEL 12/09/2018 (Gara: VICOVARO – PALESTRINA 1919 del 9/09/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.76 del 28/09/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOVARO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALVIANI MASSIMILIANO FINO AL 30/11/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 LND DEL 12/09/2018 (Gara: VICOVARO – PALESTRINA 1919 del 9/09/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.76 del 28/09/2018

 

La Società A.S.D. Vicovaro impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale le veniva inflitta la squalifica del campo per tre gare, poiché propri sostenitori rivolgevano alla terna arbitrale, reiterate frasi offensive e minacciose, a seguito di una rete subita in pieno recupero; a fine gara attingevano più volte con sputi la divisa degli stessi e gli lanciavano bottiglie vuote, al contempo indirizzavano frasi discriminatorie per motivi di razza ad un assistente arbitrale di colore; infine, alcuni di essi, aggredivano, con calci e pugni, la terna arbitrale che stava lasciando l’impianto sportivo, nonostante quest’ultima fosse scortata dalla Forza Pubblica; la Società suindicata impugnava, inoltre il provvedimento di inibizione sino al 30/11/2018, inflitta al proprio dirigente Alviani Massimiliano, reo di aver offeso e minacciato la terna arbitrale e di aver proferito frasi discriminatorie di natura razzista all’indirizzo dell’assistente arbitrale di colore. A sostegno della propria tesi difensiva la Società riconosceva la responsabilità dei propri sostenitori per le condotte incresciose poste in essere dagli stessi, ma sosteneva che questi ultimi fossero esasperati a causa della rete subita dalla propria squadra all’ultimo minuto di recupero e dalle divergenti e permanenti vedute tra l’arbitro ed il proprio assistente di gioco, sulla regolarità o meno della rete; pertanto (la Società) chiedeva una riduzione delle sanzioni inflitte. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere, sia pur parzialmente, il reclamo. Dagli atti ufficiali emerge che i sostenitori della Società Vicovaro, a seguito della realizzazione, al 5°minuto di recupero del secondo tempo, della rete del pareggio da parte della squadra avversaria, iniziavano ad insultare e minacciare la terna arbitrale, tentando, ma inutilmente, di scavalcare la rete di recinzione; analogamente, il dirigente accompagnatore Alviani Massimiliano, proferiva frasi ingiuriose e minacciose, accompagnate da insulti razzisti all’indirizzo dell’assistente arbitrale di colore; al termine della gara (i sostenitori della Società Vicovaro), nel mentre la terna arbitrale si stava recando negli spogliatoi, attingevano la stessa con ripetuti sputi, mentre frasi discriminatorie di natura razzista venivano rivolte all’assistente arbitrale di colore; infine, nonostante la presenza della Forza Pubblica, aggredivano gli Ufficiali di gara, che stavano lasciando l’impianto sportivo, colpendo con un pugno un assistente arbitrale alla tempia, procurandogli momentaneo dolore e con calci alla schiena l’arbitro e l’altro assistente. Premesso ciò, va evidenziata, innanzitutto, la condotta gravemente censurabile posta in essere sia dai sostenitori che dal dirigente Alviani della Società ospitante; secondo poi, non può essere considerata, attenuante, la circostanza che la rete del pareggio, realizzata dalla squadra ospitata al 50° minuto del 2° tempo, abbia dato adito a divergenti e permanenti vedute tra il direttore di gara che correttamente lo assegnava ed un suo assistente che, invece, segnalando una irregolarità teneva alzata al bandierina. Chiarito ciò, questo Organo giudicante, ritiene, tuttavia, di rivisitare, leggermente, la sanzione a carico della Società, in quanto la Società Vicovaro ha, comunque, assicurato la presenza della Forza Pubblica, la quale si è adoperata ad accompagnare la terna arbitrale sino all’uscita dell’impianto sportivo anche se non si è avveduta degli atti di violenza subiti dagli Ufficiali di gara. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica del campo di giuoco a 2 gare irrogando, altresì, l’ammenda di € 250,00. Di confermare le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.

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