C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 19/10/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE SEFERI KLAUS (A.S.D. LAVINIO CAMPOVERDE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 LND DEL 3/10/2018 (Gara: LAVINIO CAMPOVERDE – MOROLO CALCIO del 30/09/2018 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

RECLAMO DEL CALCIATORE SEFERI KLAUS (A.S.D. LAVINIO CAMPOVERDE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 LND DEL 3/10/2018 (Gara: LAVINIO CAMPOVERDE – MOROLO CALCIO del 30/09/2018 – Campionato di Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

 

Il calciatore Seferi Klaus ha impugnato davanti a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il quale è stato squalificato per quattro gare effettive poiché, espulso per aver rivolto ad un assistente arbitrale espressione offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare appoggiava le mani sul petto dell’arbitro protestando nei suoi confronti. Il Seferi, nella sua memoria difensiva, si riconosce autore e colpevole di un “atteggiamento non corretto, come riportato dal referto arbitrale” provocato, tuttavia, da un precedente diverbio con l’assistente, accaduto, sembra, in occasione di un’altra partita e che, a suo dire, in quella circostanza determinò lo scherno dell’arbitro, indispettendolo. Le ragioni esposte dal Seferi non hanno motivo di essere prese in considerazione, poiché, esaminati gli atti ufficiali, questa Corte ritiene che non solo non giustificano l’atteggiamento gravemente offensivo tenuto dapprima nei confronti dell’assistente di gara e immediatamente dopo nei confronti dell’arbitro, reiterato peraltro a fine gara nei confronti di un giocatore avversario, ma , anche se fossero sussistenti, aggraverebbero persino la posizione del Seferi a causa del rancore e del pregiudizio con il quale era sceso in campo nei confronti dell’assistente di gara. Condizione questa che è inconciliabile con le qualità morali richieste ad un calciatore, riconducibili a principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza. Questa Corte, pertanto, per tutto quanto sopra esposto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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