C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 26/10/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO CALCIO A 5 SERIE C2 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.36 C5 DEL 5/10/2018 (Gara: LAURENTINO FONTE OSTIENSE – LEGIO SORA C5 del 29/09/2018 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO CALCIO A 5 SERIE C2 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.36 C5 DEL 5/10/2018 (Gara: LAURENTINO FONTE OSTIENSE – LEGIO SORA C5 del 29/09/2018 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

La Società Legio Sora, ha proposto a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ricorso avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di 1° grado, con il C.U. indicato in oggetto. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ha rilevato che la società Legio Sora C5 non ha tenuto conto di quanto espressamente indicato nel C.U. n°65 dell’11/06/2018, in cui viene riportato che “i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, debbano pervenire alla Corte Sportiva a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo o essere depositato al Comitato Regionale, entro le ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni sul Comunicato Ufficiale”. La società ricorrente, al contrario di quanto sopra, ha trasmesso il predetto documento, ben oltre i termini regolamentari, ed esattamente in data 11 ottobre 2018, invece che entro il termine regolamentare del 6 ottobre 2018. Ciò detto, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi del Comunicato Ufficiale n°65 F.I.G.C. dell’11/06/2018. La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it