C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 09/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIORINI LORENZO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.100 LND DEL 17/10/2018 (Gara: PALESTRINA 1919 SSARLD – TIVOLI CALCIO 1919 del 14/10/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIORINI LORENZO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.100 LND DEL 17/10/2018 (Gara: PALESTRINA 1919 SSARLD – TIVOLI CALCIO 1919 del 14/10/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società Tivoli Calcio 1919, a mezzo del proprio legale Avv. Mariarita Pezone, proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe. In particolare la società evidenziava nel proprio scritto difensivo che il calciatore Fiorni precedentemente ai fatti che hanno portato all’espulsione dal campo era stato pesantemente provocato da un avversario, in particolare era stato raggiunto da uno sputo. A suffragio di quanto prospettato allegavano copia di un messaggio whatsapp in cui il calciatore avversario si scusava per quanto successo sul campo. La CSAT, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione comminata dal giudice sportivo sia congrua rispetto a quanto verificatosi sia al momento dell’espulsione che successivamente a fine gara.

Per quanto concerne l’eventuale provocazione subita non essendo stata rilevata ne dall’arbitro ne dall’osservatore, in questa sede non può essere presa in considerazione al fine della decisione da adottare. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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