C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 09/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL MARCONI ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONTI MATTIA FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.101 LND DEL 18/10/2018 (Gara: REAL MARCONI ANZIO – REAL VELLETRI del 14/10/2018 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL MARCONI ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONTI MATTIA FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.101 LND DEL 18/10/2018 (Gara: REAL MARCONI ANZIO – REAL VELLETRI del 14/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Real Marconi Anzio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe. La società, nel ritenere eccessiva la sanzione comminata, contestava la ricostruzione fatta dal direttore di gara all’atto dell’espulsione. Infatti il calciatore Monti poneva in essere solo proteste civili per la mancata concessione di un calcio di punizione e che una volta caduto a terra (campo di terra battuta) nel rialzarsi e protestare, può essere successo che, accidentalmente, qualche granello di terra poteva essere finito sul viso del direttore di gara in maniera del tutto casuale. La CSAT, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che il comportamento del calciatore Monti sia censurabile oltre che potenzialmente percoloso nei confronti del direttore di gara. Tra l’altro il referto arbitrale è molto dettagliato nel ricostruire l’episodio da dove, tra l’altro, si evidenzia la volontarietà indiscutibile del gesto compiuto dal Monti. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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