C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 del 16/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCA POLISPORTIVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 C5 DEL 24/10/2018 (Gara: S.VINCENZO DE PAOLI 2015 – ARCA POLISPORTIVA del 20/10/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCA POLISPORTIVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 C5 DEL 24/10/2018 (Gara: S.VINCENZO DE PAOLI 2015 – ARCA POLISPORTIVA del 20/10/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società Arca Polisportiva reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il comunicato ufficiale n.62 del 24.10.2018 ritenendo eccessiva l’ammenda rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara. L’Arbitro nel proprio rapporto riferisce che il Mister della Società Arca Polisportiva durante l’incontro ed in più occasioni rivolgeva all’Arbitro espressioni e gesti offensivi e minacciosi creando così un clima di tensione e nervosismo a lei come per giocatori in campo. Il reclamante, ascoltato in sede di audizione, negava l’accaduto ritenendo che i fatti sopra riportati non sussistano ed escludeva comunque, qualunque intento di violenza da parte dei propri sostenitori argomentando il nervosismo dei giocatori causa del cattivo arbitraggio. Pertanto, in primo luogo, osserva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che le argomentazioni del reclamante non giustificano l’atteggiamento offensivo tenuto nei confronti dell’Arbitro, in secondo luogo, dal referto dell’Arbitro emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione riferita dalla Società Arca Polisportiva. Deve quindi concludere che, nel caso di specie l’ammenda comminata alla Società di 150,00 euro deve ritenersi eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 100,00. La tassa reclamo va restituita.

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