C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 del 16/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BARANI NICHOLAS FINO AL 26/11/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 SGS DEL 18/10/2018 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – NUOVA TOR TRE TESTE del 14/10/2018 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BARANI NICHOLAS FINO AL 26/11/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 SGS DEL 18/10/2018 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – NUOVA TOR TRE TESTE del 14/10/2018 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018
Con riferimento alla decisone pubblicata sul C.U. n.68 del 18.10.2018 , visto il reclamo in epigrafe , con il quale la Società Campus Eur 1960 reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado chiedendo una riduzione della squalifica comminata al proprio dirigente Baroni Nicholas ritenendola eccessiva rispetto ai fatti contestati. Alla luce di tali premesse, dal supplemento di referto dell’Arbitro, il quale fa piena prova, emerge una dinamica dei fatti che conferma la versione della Società Campus Eur 1960, in quanto il proprio dirigente addetto all’ufficiale di gara dopo il provvedimento dell’arbitro e senza ulteriori proteste abbandonava il terreno di gioco.
Per tali motivi l’inibizione a carico del dirigente BARANI Nicholas deve ritenersi sproporzionata e non congrua rispetto ai parametri di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente BARANI Nicholas al 9/11/2018. La tassa reclamo va restituita.
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